1) Quando le accuse senza riscontro feriscono anche un figlio.
Una recente ordinanza della Cassazione affronta un caso familiare durissimo: una madre aveva accusato il padre e, in precedenza, il nonno paterno di abusi sessuali sul figlio. Le accuse non avevano trovato riscontro nei procedimenti penali, nelle consulenze tecniche, nelle relazioni dei servizi sociali e negli altri accertamenti svolti.
La vicenda non autorizza nessuno a liquidare con leggerezza una denuncia di abuso. Ogni segnalazione riguardante un minore deve essere ascoltata, verificata e trattata con la massima serietà. Ma proprio la gravità dell’accusa impone di non trasformare un sospetto in una verità indiscutibile, soprattutto quando accertamenti diversi e convergenti non lo confermano.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, la madre aveva continuato a interrogare e sollecitare il bambino, interpretando normali comportamenti infantili come segnali patologici o sessuali. Il rischio non era soltanto quello di distruggere il rapporto con il padre, ma anche di costruire nel minore un’identità fondata sull’idea di essere stato vittima di fatti mai accertati.
2) Che cosa avevano deciso Tribunale e Corte d’Appello.
Il Tribunale di Livorno aveva:
- addebitato la separazione alla madre;
- disposto l’affidamento esclusivo del minore al padre, con collocamento prevalente presso di lui;
- previsto incontri protetti tra madre e figlio;
- posto a carico della madre un contributo per il mantenimento;
- affidato ai servizi sociali il monitoraggio del nucleo familiare.
La Corte d’Appello di Firenze aveva confermato la decisione. Il padre era stato valutato come un genitore adeguato, capace di offrire cura, stabilità ed equilibrio e disponibile a favorire il rapporto del figlio con la madre. La condotta materna era stata invece ritenuta concretamente pregiudizievole per il bambino.
L’affidamento esclusivo non è stato disposto perché il genitore idoneo era un uomo. È stato disposto perché, in quella specifica vicenda e sulla base delle prove raccolte, quel padre era considerato il genitore in grado di proteggere meglio il figlio dal rischio evolutivo rilevato.
3) Che cosa ha deciso davvero la Cassazione.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 15 luglio 2026, n. 23253, ha dichiarato inammissibile il ricorso della madre. Questo dettaglio è importante: la Suprema Corte non ha celebrato un nuovo processo sui fatti e non ha formulato una regola secondo cui un’accusa archiviata comporterebbe automaticamente l’affidamento esclusivo all’altro genitore.
La Cassazione ha rilevato che i motivi di ricorso non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della Corte d’Appello e, in alcuni punti, lasciavano intatta una delle autonome ragioni sufficienti a sostenere la decisione.
Il provvedimento conferma, nella vicenda concreta, tre punti essenziali:
- le accuse prive di riscontro non possono essere reiterate e imposte al figlio come verità già dimostrate;
- l’affidamento deve essere regolato secondo il superiore interesse del minore, non secondo automatismi legati al sesso del genitore;
- l’ascolto giudiziale del minore può essere omesso quando è già stato ascoltato più volte da professionisti qualificati e una nuova audizione rischia di aggravare il suo carico emotivo.
Puoi leggere la scheda dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia e consultare la pronuncia recuperata nell’archivio Simpliciter AI.
4) La tutela del minore viene prima della guerra tra adulti.
Nei conflitti familiari più aspri il figlio rischia di diventare testimone, arbitro, messaggero o persino prova vivente contro l’altro genitore. È una deriva distruttiva. Un bambino non deve essere addestrato a scegliere una parte, né sottoposto a interrogatori domestici ripetuti per ottenere la risposta desiderata.
Proteggere un minore significa prendere sul serio ciò che racconta, ma anche affidare la verifica a professionisti competenti, rispettare i risultati degli accertamenti e non sovraccaricarlo di domande. Significa soprattutto separare il conflitto di coppia dalla responsabilità genitoriale.
Questo vale in entrambe le direzioni. Un padre accusato non deve essere considerato colpevole per il solo fatto di essere stato accusato; una madre che segnala un possibile abuso non deve essere considerata automaticamente manipolatrice. Conta la condotta concreta, conta la prova e conta l’effetto prodotto sul bambino.
5) Che cosa insegna questa vicenda ai padri.
Per un padre travolto da accuse gravissime, la tentazione di reagire soltanto con rabbia è comprensibile ma pericolosa. In un procedimento familiare servono lucidità, documentazione e comportamenti coerenti con l’interesse del figlio.
In concreto è importante:
- non coinvolgere il bambino nella strategia difensiva;
- non parlare male dell’altro genitore davanti a lui;
- conservare con ordine messaggi, relazioni e provvedimenti rilevanti;
- rispettare le prescrizioni del giudice e collaborare con consulenti e servizi;
- chiedere tempestivamente una tutela legale calibrata sui fatti;
- dimostrare con comportamenti quotidiani stabilità, cura e disponibilità a preservare, quando possibile e sicuro, il rapporto del figlio con l’altro genitore.
Essere padre non significa rivendicare una vittoria sulla madre. Significa restare affidabile quando tutto intorno spinge verso la guerra. Su questo blog ho già riflettuto sulla possibilità per un padre di trasmettere valori centrali ai figli senza essere sanzionato e sul significato profondo della responsabilità paterna.
6) Una decisione importante, ma non uno slogan.
Questa ordinanza merita attenzione perché mostra che anche un padre può essere riconosciuto come il genitore più capace di tutelare il figlio e che le condotte pregiudizievoli devono essere valutate senza stereotipi. Non dimostra, però, che ogni denuncia sia falsa, che ogni archiviazione equivalga da sola a calunnia o che l’affidamento esclusivo sia una punizione da infliggere a un genitore.
L’affidamento riguarda la protezione del minore. L’addebito riguarda invece la violazione dei doveri coniugali e il suo rapporto causale con la crisi matrimoniale. Nel caso esaminato, i giudici di merito hanno ritenuto provati entrambi i piani: da una parte il pregiudizio arrecato al figlio, dall’altra l’incidenza determinante delle accuse reiterate e dell’allontanamento ingiustificato sulla rottura della coppia.
La lezione più seria è semplice: né la maternità né la paternità attribuiscono un credito illimitato. Davanti al giudice devono contare i fatti, le prove e la capacità di proteggere il bambino.
7) Il testo integrale dell’ordinanza n. 23253 del 2026.
Il testo che segue è riportato integralmente nella sostanza e nella struttura, con le parti e i difensori anonimizzati per proteggere il minore e i dati personali.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta da:
Dott. TRICOMI Laura – Presidente
Dott. DEL MORO Alessandra – Consigliera
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliera Rel.
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliera
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliera
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13833/2025 R.G. proposto dalla madre, rappresentata e difesa dal proprio avvocato con domicilio digitale come in atti;
ricorrente
contro
il padre, rappresentato e difeso dal proprio avvocato con domicilio digitale come in atti;
controricorrente
contro
la curatrice speciale del minore, rappresentata e difesa dal proprio avvocato con domicilio digitale come in atti;
controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 651/2025 depositata il 08/04/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalla consigliera Annamaria Casadonte.
RILEVATO CHE
- La madre impugna per cassazione la sentenza n. 651/2025 della Corte d’Appello di Firenze che ha integralmente respinto l’appello da lei proposto confermando la decisione gravata del Tribunale di Livorno che aveva statuito sull’affidamento e mantenimento del figlio minore, nato dal matrimonio della stessa con il padre e collocato prevalentemente presso il padre, e visite protette da parte della madre con contributo di mantenimento a carico di quest’ultima e monitoraggio sul nucleo familiare da parte del Servizio sociale. Il Tribunale le aveva altresì addebitato la separazione per essersi inaspettatamente allontanata dalla casa coniugale nel febbraio 2021, mentre aveva rigettato la domanda di addebito proposta dalla odierna ricorrente che attribuiva la separazione alla scoperta degli abusi sessuali da parte del marito sul minore ed al desiderio di proteggere il bambino dal padre.
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In via preliminare, la corte territoriale ha escluso la sussistenza delle nullità della sentenza di primo grado dedotte dall’appellante. Quanto al lamentato contrasto tra motivazione e dispositivo, ove manca il richiamo all’addebito e all’affido esclusivo del minore al padre, ha chiarito che si era trattato di una mera omissione materiale, non della divergenza sostanziale denunciata, già sanata con il successivo provvedimento di correzione dell’errore materiale, che aveva esplicitamente inserito nel dispositivo l’addebito della separazione alla moglie e l’affidamento esclusivo del minore al padre.
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Parimenti infondata è stata ritenuta la doglianza per mancato ascolto del minore: la Corte d’Appello ha valorizzato il fatto che il bambino era stato già più volte ascoltato da professionisti qualificati, in sede penale, nel corso della c.t.u. civile e dal Servizio sociale, osservando che un ulteriore ascolto giudiziale sarebbe stato non solo superfluo, ma potenzialmente dannoso, alla luce del grave carico emotivo già subito dal minore.
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Nel merito dell’addebito della separazione, la Corte d’Appello ha confermato la valutazione del Tribunale, ritenendo privo di giustificazione l’allontanamento della madre dalla casa coniugale nel febbraio 2021. La motivazione si fonda sulla reiterata e convergente assenza di riscontri alle accuse di abusi sessuali mosse dalla madre nei confronti del padre, e in precedenza del nonno paterno, emersa sia in sede penale, con più procedimenti archiviati all’esito di indagini specifiche e consulenze tecniche, sia in sede civile. La corte distrettuale ha sottolineato come la persistente convinzione della madre dell’esistenza degli abusi non fosse sorretta da dati obiettivi, nonostante i numerosi accertamenti, e come tale convinzione si ponesse in contrasto anche con la sua precedente condotta, segnatamente il fatto di aver continuato a convivere con il marito per mesi dopo la prima denuncia. Tale comportamento è stato qualificato come grave violazione degli obblighi coniugali, causalmente rilevante nella crisi matrimoniale.
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Quanto all’affidamento del minore, la motivazione della Corte d’Appello richiama le conclusioni della c.t.u., ritenute metodologicamente corrette e scientificamente fondate, ed osserva il rilievo centrale dell’effetto pregiudizievole della condotta materna sul figlio, stante la persistente e rigida convinzione materna circa gli abusi, definita ossessiva e non suscettibile di revisione critica, che ha portato la madre a sottoporre il bambino a pressioni continue, interpretando come segnali patologici o sessuali normali comportamenti infantili e tentando di ottenere “prove” a sostegno delle proprie accuse. Secondo la Corte, tale atteggiamento espone il minore a un concreto rischio evolutivo, fino al pericolo di alienazione della figura paterna e di costruzione di un’identità fondata sull’idea di una vittimizzazione inesistente.
5.1. Di contro, il padre è stato ritenuto genitore adeguato, capace di garantire cura, stabilità ed equilibrio, e orientato a favorire la relazione del figlio con la madre. L’affidamento esclusivo al padre e la regolamentazione protetta degli incontri con la madre sono quindi giustificati come misure necessarie e proporzionate a tutela del superiore interesse del minore.
- Da tali considerazioni la corte ha fatto discendere il rigetto delle ulteriori censure di carattere economico, mantenimento del figlio e richiesta di assegno in favore della madre, nonché delle doglianze relative alle spese di c.t.u. e di lite, fondate su una pretesa riforma dei capi principali della sentenza. Anche la contestazione delle spese relative al curatore speciale è stata respinta, avendo il primo giudice correttamente motivato sulla necessità della nomina in presenza di un grave conflitto di interessi e di una condotta genitoriale pregiudizievole per il minore.
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La cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla madre con ricorso notificato il 9/6/2025 ed affidato a dieci motivi ed illustrato da memoria cui resistono con controricorso il padre e la curatrice speciale del minore. Anche i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
- I dieci motivi di ricorso formulati dalla ricorrente possono essere raggruppati perché ripropongono sotto diversi aspetti questioni già sollevate in sede di gravame.
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In particolare con il primo motivo si ribadisce la contestazione sulla nullità della sentenza come violazione o falsa applicazione dell’art. 156, comma secondo, cod. proc. civ. per non avere la Corte d’Appello ritenuto di accogliere il motivo di appello proposto dalla ricorrente circa l’insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione dell’impugnata sentenza di primo grado n. 783 del 2024 emessa dal Tribunale di Livorno.
9.1. La censura è inammissibile perché non correlata con la puntuale motivazione della Corte d’Appello sopra richiamata al paragrafo 2. In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare, con una ricerca esplorativa ufficiosa che trascende le sue funzioni, la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa, cfr. Cass. Sez. Un. 23745/2020.
- Con i motivi secondo, quinto, settimo, ottavo, nono e decimo la ricorrente censura la statuizione sull’affidamento esclusivo del minore al padre ed il mancato ascolto del minore che risulterebbe molto sofferente. La decisione è impugnata quale violazione o falsa applicazione degli artt. 337-octies cod. civ., art. 315-bis, comma 3, cod. civ., art. 336-bis cod. civ., ratione temporis art. 38 disp. att. cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 e dell’art. 132 n. 3 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie; violazione e falsa applicazione degli artt. 330, 333 e 336 cod. civ. e di ogni altra norma e principio in materia di violazione dei doveri inerenti o connessi all’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 155 e 315-bis cod. civ., 337-ter, quater, quinquies e octies cod. civ., 62 cod. proc. civ. e 194 cod. proc. civ. e 709-ter cod. proc. civ., nonché dell’art. 2, 16, 31, 32 e 11 della Costituzione, art. 24 della Carta di Nizza ed articolo 9 della Convenzione di New York sulla tutela del fanciullo.
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Anche questo gruppo di doglianze è inammissibile perché tanto la decisione sull’affidamento esclusivo al padre del minore che quella sull’ascolto del minore sono state assunte sulla scorta di argomentazioni sopra sinteticamente richiamate sub 5 e 5.1 con cui la corte territoriale ha esaminato puntualmente le relazioni genitoriali e ha valorizzato non solo le conclusioni della c.t.u. ma anche la condotta processuale della madre, «la quale ha ritenuto di produrre una serie di documenti, fotografie, registrazione, ecc., che, senza in alcun modo confermare le sue accuse nei confronti del padre, danno evidenza delle ossessioni della madre che non esita a sottoporre il minore a continue insistenti pressioni pur di corroborare il proprio personale convincimento».
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Allo stesso modo sono inammissibili le censure che richiamano la normativa sovranazionale e la giurisprudenza eurounitaria dal momento che la censura non evidenzia una conclusione assunta al di fuori del margine di apprezzamento rimesso all’autorità giudiziaria né una inadeguata od errata giustificazione della decisione.
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Con il terzo, quarto e sesto motivo la ricorrente ha censurato la decisione sull’addebito della separazione sia come violazione o falsa applicazione art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per aver ritenuto rilevanti ai fini della decisione i decreti di archiviazione dei procedimenti penali a carico del padre, ed in generale la mancata verifica del nesso di causalità fra la violazione dell’obbligo di convivenza e l’intollerabilità della prosecuzione della stessa.
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Le doglianze sono inammissibili perché non si confrontano con la articolata decisione assunta dalla corte territoriale sulla domanda di addebito. Infatti la corte distrettuale ha, per un verso, evidenziato che l’insussistenza degli allegati abusi non si desume solo dai provvedimenti di archiviazione ma anche dalla c.t.u., dalle relazioni dei Servizi, dalla psicologa consulente del P.M. e dallo stesso contenuto della chiavetta USB prodotta dalla madre, prima ratio decidendi. Dall’altro verso la corte territoriale ha pure evidenziato che le continue denunce e le successive infondate accuse calunniose integrano i presupposti per la dichiarazione di addebito minando in modo grave e determinante l’unione della coppia, seconda ratio decidendi.
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Ebbene, le censure non si confrontano con la complessiva valutazione della condotta della ricorrente in costanza di matrimonio e con il ravvisato nesso causale fra la stessa e la crisi matrimoniale.
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In tal modo la censura incorre nel difetto di specificità e nell’omessa impugnazione della seconda ratio decidendi individuata dal giudice dell’appello, cfr. Cass. Sez. Un. 7931/2013; id. 4293/2016.
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In conclusione il ricorso è inammissibile.
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In applicazione del principio della soccombenza la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del padre nella misura liquidata in dispositivo mentre, essendo la curatrice speciale del minore ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento va disposto a favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 D.P.R. 115/2002.
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Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del padre e liquidate in euro 2.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge, nonché a favore della curatrice speciale e liquidate in euro 2.500,00 per compensi, oltre SPAD, disponendo che in tal caso il pagamento avvenga a favore dello Stato.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e del minore ivi riportati.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2026.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2026.
8) Passa all’azione.
Per il tuo appuntamento con me, chiama il numero 059 761926 e concorda il tuo primo incontro, anche a distanza.
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