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Difendere Lindsay Clancy può chiudere una relazione

1) Che cosa è successo ai figli di Lindsay Clancy.

Il 24 gennaio 2023 Lindsay Clancy uccise i suoi tre figli nella casa di famiglia a Duxbury, nello Stato americano del Massachusetts. Cora aveva cinque anni, Dawson tre e Callan otto mesi. I bambini furono strangolati con fasce elastiche da esercizio. Subito dopo, la madre tentò di togliersi la vita gettandosi da una finestra e rimase paralizzata dalla vita in giù.

Il processo è in corso mentre scrivo. Lindsay Clancy si è dichiarata non colpevole delle accuse di omicidio. Accusa e difesa concordano sul fatto materiale che sia stata lei a uccidere i bambini; il punto discusso davanti alla giuria è se, in quel momento, fosse penalmente responsabile delle proprie azioni.

La difesa sostiene che soffrisse di psicosi postpartum, aggravata da depressione, disturbo bipolare e trattamenti farmacologici inadeguati. L’accusa sostiene invece che avesse pianificato gli omicidi, facendo uscire il marito di casa con un pretesto, e che sapesse distinguere il bene dal male. Come risulta dalla cronaca aggiornata del processo, saranno i giurati a valutare testimonianze, perizie e responsabilità penale.

Questo va ricordato per non sostituirsi al tribunale. Ma va ricordato anche un altro dato, che nessuna discussione sulla diagnosi può cancellare: tre bambini sono morti e un padre li ha trovati senza vita.

2) La psicosi postpartum è una vera emergenza.

La psicosi postpartum non è tristezza, stanchezza o semplice depressione dopo il parto. È una patologia rara e grave che può comportare deliri, allucinazioni, mania, confusione e perdita del contatto con la realtà. Secondo il servizio sanitario britannico, colpisce circa una madre ogni mille e deve essere trattata come un’emergenza medica.

Prendere sul serio questa malattia significa riconoscerne i sintomi, intervenire subito e proteggere sia la madre sia i figli. Non significa però diagnosticare a distanza una persona perché la sua vicenda è diventata virale. Nel processo Clancy, esperti della difesa e dell’accusa hanno espresso conclusioni diverse: per alcuni era psicotica e incapace di comprendere la gravità delle proprie azioni; per altri soffriva di una depressione severa, ma conservava la capacità di controllarsi e capire che cosa fosse giusto o sbagliato.

La compassione e la responsabilità non sono concetti incompatibili. Puoi sostenere che una persona gravemente malata debba ricevere cure adeguate e, nello stesso tempo, rifiutare che una diagnosi ipotizzata diventi uno slogan con cui mettere in secondo piano le vittime.

3) Che cosa significa davvero “sostenere Lindsay Clancy”.

Attorno al processo è nato un movimento di sostegno. Centinaia di persone, soprattutto donne vestite di rosa, si sono riunite davanti al tribunale con messaggi dedicati a Clancy e alla salute mentale materna. Sui social, però, la parola “sostegno” viene usata per posizioni molto diverse.

C’è chi chiede servizi migliori per la salute mentale perinatale, chi vuole che la difesa psichiatrica sia valutata seriamente e chi manifesta umana pietà per una donna distrutta. Queste posizioni sono legittime e non equivalgono necessariamente a giustificare l’uccisione dei bambini.

Ma c’è anche chi sembra concedere alla madre un’innocenza morale automatica, prima del verdetto, oppure tratta i tre figli come una nota a margine della sofferenza adulta. È qui che molti uomini vedono qualcosa di profondamente inquietante. Se la persona con cui pensi di avere figli mostra una gerarchia morale nella quale la madre merita comprensione incondizionata mentre i bambini scompaiono dal racconto, non stai discutendo di una sfumatura politica: stai scoprendo una differenza radicale su protezione, responsabilità e valore della vita.

4) Quegli uomini fanno bene a lasciare.

Circolano racconti di uomini che avrebbero interrotto la relazione con fidanzate schierate in difesa di Lindsay Clancy. Non esistono dati affidabili per stabilire quanti siano, quindi non ha senso presentare il fenomeno come una tendenza misurata. Il principio, tuttavia, resta chiarissimo: se un uomo ascolta la posizione della compagna e la considera incompatibile con i propri valori, fa benissimo a lasciarla.

Una relazione sentimentale non è un posto di lavoro, un servizio pubblico o un tribunale. Nessuno possiede il diritto alla permanenza dell’altro. Per stare insieme occorrono fiducia, stima e una visione sufficientemente comune delle questioni fondamentali. La sicurezza dei figli è certamente una di queste.

Un uomo che immagina quella donna come possibile madre dei propri bambini ha il diritto di domandarsi come ragionerebbe davanti a una crisi familiare, a un disturbo psichico o a un pericolo. Se la risposta lo spaventa, non è obbligato ad aspettare una gravidanza per verificare se i suoi timori fossero fondati. Andarsene prima è più prudente, più onesto e perfino più rispettoso che costruire una famiglia sopra un’incompatibilità già visibile.

5) Anche gli uomini possono avere preferenze e limiti.

Da anni si dice giustamente alle donne di osservare i segnali d’allarme, scegliere con cura il partner e interrompere una relazione quando emergono valori incompatibili. Lo stesso diritto appartiene agli uomini. Non serve che la ragione della rottura sia approvata da un comitato esterno: basta che riguardi un limite autentico e non venga trasformata in violenza, minaccia o persecuzione.

Una donna può non volere un uomo che sostiene una certa causa, che ha una determinata idea della famiglia o che reagisce in un certo modo a un fatto di cronaca. Un uomo può fare esattamente lo stesso. La libertà affettiva comprende la libertà di scegliere, di rifiutare e di cambiare idea. La parità non consiste nel riconoscere preferenze soltanto a un sesso.

Questo non significa che ogni divergenza richieda una separazione. Significa che ciascuno decide quali differenze può accogliere e quali distruggono la stima necessaria per continuare. Se per te la difesa incondizionata di una madre che ha ucciso i propri figli è un limite invalicabile, hai pieno diritto di considerarla tale.

6) Comprendere non vuol dire assolvere automaticamente.

Il marito di Lindsay Clancy ha dichiarato di averla perdonata e di considerarla malata, non malvagia. È una scelta umana che appartiene a lui, segnata da un dolore che nessun estraneo può misurare. Proprio lo stesso principio impone di rispettare l’uomo che, osservando quella vicenda e la reazione della propria compagna, decide invece di non voler proseguire la relazione.

Non puoi invocare la libertà di Clancy, dei suoi sostenitori o del marito e poi negare la libertà di chi trae conclusioni diverse. La comprensione non può essere imposta. Il perdono non è un tributo dovuto. E l’amore non è un contratto irrevocabile che obbliga a restare quando viene meno la fiducia nel carattere dell’altro.

La vera maturità sta nel sostenere contemporaneamente tre verità: la psicosi postpartum esiste ed è un’emergenza; la responsabilità penale di Clancy deve essere decisa sulla base delle prove; tre bambini innocenti sono le vittime centrali di questa storia.

7) Prima dei figli bisogna parlare delle cose difficili.

Molte coppie discutono di casa, matrimonio e nomi dei futuri bambini, ma evitano le domande scomode. Un caso estremo come questo può diventare l’occasione per capire davvero chi hai accanto. Prima di costruire una famiglia, prova a confrontarti su alcuni punti:

  • che cosa significa proteggere un figlio quando uno dei genitori sta male;
  • quando la compassione rischia di diventare giustificazione;
  • quale spazio devono avere cure psichiatriche, intervento dei familiari e servizi di emergenza;
  • se responsabilità e indulgenza cambiano a seconda del sesso di chi compie un atto;
  • quali segnali renderebbero necessario mettere immediatamente i bambini al sicuro.

Non cerchi una persona che ripeta le tue parole. Cerchi una persona della quale poterti fidare quando la vita smette di essere semplice. Le discussioni sui casi di cronaca hanno un valore proprio perché, a volte, rivelano criteri morali che nella quotidianità restano nascosti.

8) Il doppio standard non protegge nessuno.

Su questo blog abbiamo già parlato della rimozione delle vittime maschili in Uomini uccisi dalle partner: il lato ignorato della violenza e del modo in cui la narrazione cambia quando l’autrice della violenza è una donna in La casa delle madri assassine. Il caso Clancy aggiunge un elemento ancora più doloroso: le vittime sono tre bambini.

Difendere cure migliori per le madri è necessario. Difendere il diritto dei bambini alla sicurezza lo è altrettanto. Se una società riesce a vedere soltanto la sofferenza dell’adulto e non quella delle vittime, non sta facendo giustizia né prevenzione.

Gli uomini che si allontanano da una compagna perché non ne condividono la bussola morale non stanno punendo tutte le donne e non stanno emettendo una sentenza su Clancy. Stanno esercitando una scelta personale sulla propria vita e sulla possibile madre dei propri figli. È una scelta legittima. E, quando la fiducia è venuta meno su un punto così fondamentale, è spesso la scelta migliore.

9) Passa all’azione.

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Uomini uccisi dalle partner il lato ignorato della violenza

1) Due delitti non fanno una statistica.

Nel 2026, a poche settimane di distanza, due uomini sono stati uccisi a coltellate nel territorio modenese. Nel primo caso è stata arrestata la compagna della vittima; nel secondo, avvenuto a Montese, la moglie è stata arrestata dopo due settimane di indagini. Si tratta di procedimenti ancora nella fase delle indagini: responsabilità e moventi dovranno essere accertati nel processo, nel rispetto della presunzione di innocenza.

Due casi non autorizzano a proclamare un’emergenza statistica né un improvviso ribaltamento della violenza omicida in Italia. I numeri locali sono troppo piccoli per dimostrare una tendenza. Ma due morti sono comunque due vite spezzate e pongono una domanda che troppo spesso resta ai margini: sappiamo riconoscere un uomo come vittima di violenza, soprattutto quando chi lo aggredisce è la sua partner?

La risposta non dovrebbe dipendere dal sesso dell’autore o della vittima. La violenza va osservata per ciò che fa, per il pericolo che crea e per le persone che distrugge.

2) Che cosa dicono davvero i dati nazionali.

I dati più recenti e consolidati invitano a evitare sia la rimozione sia la propaganda. Secondo i dati Istat sugli omicidi del 2024, in Italia sono state uccise 327 persone: 211 uomini e 116 donne. Nei casi con autore individuato, l’88,3% degli autori era costituito da uomini.

Le donne autrici di omicidio erano 35 e in circa tre casi su quattro avevano ucciso un uomo. Guardando soltanto alla coppia, le donne uccise da un partner o da un ex partner erano 62 e in 61 casi l’autore era un uomo; gli uomini uccisi dalla partner erano otto e in tutti gli otto casi l’autrice era una donna.

Questi numeri raccontano contemporaneamente due verità:

  • la violenza omicida è commessa in grande maggioranza da uomini;
  • le donne uccise nella coppia sono molte più degli uomini;
  • gli uomini uccisi dalle partner esistono e non possono essere trattati come un errore statistico.

Riconoscere l’asimmetria è doveroso. Usarla per cancellare la minoranza delle vittime sarebbe invece intellettualmente disonesto e umanamente ingiusto.

3) Perché l’uomo vittima diventa invisibile.

Molti uomini crescono con l’idea di dover essere sempre forti, autosufficienti e capaci di controllare ogni situazione. Quando subiscono violenza nella coppia possono provare vergogna, temere di essere derisi o pensare che nessuno crederà loro. Se l’aggressore è una donna, lo stereotipo diventa ancora più pesante: «Sei più grosso, difenditi»; «Non può averti fatto davvero male»; «Un uomo non si fa maltrattare».

Questo copione è pericoloso. La violenza domestica non coincide soltanto con la superiorità fisica e non comincia con l’omicidio. Può manifestarsi attraverso:

  • minacce e aggressioni fisiche;
  • umiliazioni sistematiche e isolamento;
  • controllo economico e distruzione dei beni;
  • ricatti affettivi o minacce di false accuse;
  • uso dei figli come strumento di pressione;
  • persecuzione dopo la fine della relazione.

Non tutte le relazioni conflittuali sono violente e non ogni litigio è un reato. Il punto di svolta si raggiunge quando paura, controllo, minaccia e sopraffazione diventano una struttura stabile del rapporto.

4) La legge distingue, la protezione non deve escludere.

La legge 2 dicembre 2025 n. 181 ha introdotto nel codice penale il delitto di femminicidio. La fattispecie riguarda la morte di una donna quando ricorrono specifiche motivazioni di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna, oppure quando il fatto è collegato al rifiuto di una relazione o alla limitazione delle sue libertà individuali.

Se la vittima è un uomo quella fattispecie, per definizione, non si applica. Ciò non significa però che l’omicidio dell’uomo resti senza risposta o senza aggravanti: continuano ad applicarsi il delitto di omicidio e, quando ne ricorrono i presupposti, le aggravanti previste per il fatto commesso contro il coniuge, il convivente o la persona legata da una relazione affettiva.

Il dibattito sulle parole e sulle scelte del legislatore è legittimo. Ma non deve oscurare il bisogno essenziale: ogni persona in pericolo deve poter essere ascoltata, creduta quanto basta per attivare verifiche serie e protetta sulla base dei fatti, senza dover prima corrispondere al profilo della vittima che l’opinione pubblica si aspetta.

5) Proteggere gli uomini non toglie nulla alle donne.

Ogni volta che si parla di uomini vittime compare il sospetto che si voglia minimizzare la violenza contro le donne. È una falsa alternativa. I dati dimostrano che le donne corrono un rischio molto maggiore di essere uccise da partner ed ex partner; gli stessi dati dimostrano che esistono uomini uccisi dalle compagne.

Una prevenzione credibile deve riuscire a tenere insieme entrambi i fatti. Non serve una gara tra morti, non serve cercare quale sesso sia moralmente peggiore e non serve trasformare ogni delitto in un’arma ideologica. Serve individuare i fattori concreti di rischio: precedenti aggressioni, minacce, disponibilità di armi, escalation dei conflitti, dipendenze, isolamento, controllo ossessivo e incapacità di accettare la fine della relazione.

Sul modo selettivo con cui nominiamo le vittime avevo già scritto provocatoriamente in Meno male non è un femminicidio. Avevo inoltre affrontato il problema di una lettura che attribuisce automaticamente la violenza a un solo sesso parlando della casa delle madri assassine.

6) Che cosa può fare un uomo che subisce violenza.

La vergogna e il silenzio proteggono l’aggressore, non la vittima. Se vivi una situazione di violenza, la priorità non è dimostrare di essere forte: è metterti in sicurezza e impedire che l’escalation continui.

Puoi cominciare così:

  • se il pericolo è immediato, allontanati e chiama il 112;
  • non reagire con altra violenza, salvo quanto strettamente necessario per sottrarti a un’aggressione in corso;
  • fai documentare le lesioni da un medico o dal pronto soccorso;
  • conserva messaggi, fotografie, referti e altri elementi utili in un luogo sicuro;
  • racconta i fatti a una persona fidata, evitando di restare isolato;
  • chiedi rapidamente assistenza legale per valutare denuncia, misure di protezione e tutela dei figli;
  • prepara un piano pratico per uscire dalla casa o dalla relazione senza esporti a nuovi rischi.

Chiedere aiuto non ti rende meno uomo. Restare vivo, proteggere i tuoi figli e interrompere una relazione violenta sono atti di responsabilità.

7) Passa all’azione.

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False accuse e affido al padre cosa dice la Cassazione

1) Quando le accuse senza riscontro feriscono anche un figlio.

Una recente ordinanza della Cassazione affronta un caso familiare durissimo: una madre aveva accusato il padre e, in precedenza, il nonno paterno di abusi sessuali sul figlio. Le accuse non avevano trovato riscontro nei procedimenti penali, nelle consulenze tecniche, nelle relazioni dei servizi sociali e negli altri accertamenti svolti.

La vicenda non autorizza nessuno a liquidare con leggerezza una denuncia di abuso. Ogni segnalazione riguardante un minore deve essere ascoltata, verificata e trattata con la massima serietà. Ma proprio la gravità dell’accusa impone di non trasformare un sospetto in una verità indiscutibile, soprattutto quando accertamenti diversi e convergenti non lo confermano.

Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, la madre aveva continuato a interrogare e sollecitare il bambino, interpretando normali comportamenti infantili come segnali patologici o sessuali. Il rischio non era soltanto quello di distruggere il rapporto con il padre, ma anche di costruire nel minore un’identità fondata sull’idea di essere stato vittima di fatti mai accertati.

2) Che cosa avevano deciso Tribunale e Corte d’Appello.

Il Tribunale di Livorno aveva:

  • addebitato la separazione alla madre;
  • disposto l’affidamento esclusivo del minore al padre, con collocamento prevalente presso di lui;
  • previsto incontri protetti tra madre e figlio;
  • posto a carico della madre un contributo per il mantenimento;
  • affidato ai servizi sociali il monitoraggio del nucleo familiare.

La Corte d’Appello di Firenze aveva confermato la decisione. Il padre era stato valutato come un genitore adeguato, capace di offrire cura, stabilità ed equilibrio e disponibile a favorire il rapporto del figlio con la madre. La condotta materna era stata invece ritenuta concretamente pregiudizievole per il bambino.

L’affidamento esclusivo non è stato disposto perché il genitore idoneo era un uomo. È stato disposto perché, in quella specifica vicenda e sulla base delle prove raccolte, quel padre era considerato il genitore in grado di proteggere meglio il figlio dal rischio evolutivo rilevato.

3) Che cosa ha deciso davvero la Cassazione.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 15 luglio 2026, n. 23253, ha dichiarato inammissibile il ricorso della madre. Questo dettaglio è importante: la Suprema Corte non ha celebrato un nuovo processo sui fatti e non ha formulato una regola secondo cui un’accusa archiviata comporterebbe automaticamente l’affidamento esclusivo all’altro genitore.

La Cassazione ha rilevato che i motivi di ricorso non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della Corte d’Appello e, in alcuni punti, lasciavano intatta una delle autonome ragioni sufficienti a sostenere la decisione.

Il provvedimento conferma, nella vicenda concreta, tre punti essenziali:

  • le accuse prive di riscontro non possono essere reiterate e imposte al figlio come verità già dimostrate;
  • l’affidamento deve essere regolato secondo il superiore interesse del minore, non secondo automatismi legati al sesso del genitore;
  • l’ascolto giudiziale del minore può essere omesso quando è già stato ascoltato più volte da professionisti qualificati e una nuova audizione rischia di aggravare il suo carico emotivo.

Puoi leggere la scheda dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia e consultare la pronuncia recuperata nell’archivio Simpliciter AI.

4) La tutela del minore viene prima della guerra tra adulti.

Nei conflitti familiari più aspri il figlio rischia di diventare testimone, arbitro, messaggero o persino prova vivente contro l’altro genitore. È una deriva distruttiva. Un bambino non deve essere addestrato a scegliere una parte, né sottoposto a interrogatori domestici ripetuti per ottenere la risposta desiderata.

Proteggere un minore significa prendere sul serio ciò che racconta, ma anche affidare la verifica a professionisti competenti, rispettare i risultati degli accertamenti e non sovraccaricarlo di domande. Significa soprattutto separare il conflitto di coppia dalla responsabilità genitoriale.

Questo vale in entrambe le direzioni. Un padre accusato non deve essere considerato colpevole per il solo fatto di essere stato accusato; una madre che segnala un possibile abuso non deve essere considerata automaticamente manipolatrice. Conta la condotta concreta, conta la prova e conta l’effetto prodotto sul bambino.

5) Che cosa insegna questa vicenda ai padri.

Per un padre travolto da accuse gravissime, la tentazione di reagire soltanto con rabbia è comprensibile ma pericolosa. In un procedimento familiare servono lucidità, documentazione e comportamenti coerenti con l’interesse del figlio.

In concreto è importante:

  • non coinvolgere il bambino nella strategia difensiva;
  • non parlare male dell’altro genitore davanti a lui;
  • conservare con ordine messaggi, relazioni e provvedimenti rilevanti;
  • rispettare le prescrizioni del giudice e collaborare con consulenti e servizi;
  • chiedere tempestivamente una tutela legale calibrata sui fatti;
  • dimostrare con comportamenti quotidiani stabilità, cura e disponibilità a preservare, quando possibile e sicuro, il rapporto del figlio con l’altro genitore.

Essere padre non significa rivendicare una vittoria sulla madre. Significa restare affidabile quando tutto intorno spinge verso la guerra. Su questo blog ho già riflettuto sulla possibilità per un padre di trasmettere valori centrali ai figli senza essere sanzionato e sul significato profondo della responsabilità paterna.

6) Una decisione importante, ma non uno slogan.

Questa ordinanza merita attenzione perché mostra che anche un padre può essere riconosciuto come il genitore più capace di tutelare il figlio e che le condotte pregiudizievoli devono essere valutate senza stereotipi. Non dimostra, però, che ogni denuncia sia falsa, che ogni archiviazione equivalga da sola a calunnia o che l’affidamento esclusivo sia una punizione da infliggere a un genitore.

L’affidamento riguarda la protezione del minore. L’addebito riguarda invece la violazione dei doveri coniugali e il suo rapporto causale con la crisi matrimoniale. Nel caso esaminato, i giudici di merito hanno ritenuto provati entrambi i piani: da una parte il pregiudizio arrecato al figlio, dall’altra l’incidenza determinante delle accuse reiterate e dell’allontanamento ingiustificato sulla rottura della coppia.

La lezione più seria è semplice: né la maternità né la paternità attribuiscono un credito illimitato. Davanti al giudice devono contare i fatti, le prove e la capacità di proteggere il bambino.

7) Il testo integrale dell’ordinanza n. 23253 del 2026.

Il testo che segue è riportato integralmente nella sostanza e nella struttura, con le parti e i difensori anonimizzati per proteggere il minore e i dati personali.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. TRICOMI Laura – Presidente

Dott. DEL MORO Alessandra – Consigliera

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliera Rel.

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliera

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliera

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13833/2025 R.G. proposto dalla madre, rappresentata e difesa dal proprio avvocato con domicilio digitale come in atti;

ricorrente

contro

il padre, rappresentato e difeso dal proprio avvocato con domicilio digitale come in atti;

controricorrente

contro

la curatrice speciale del minore, rappresentata e difesa dal proprio avvocato con domicilio digitale come in atti;

controricorrente

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 651/2025 depositata il 08/04/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalla consigliera Annamaria Casadonte.

RILEVATO CHE

  1. La madre impugna per cassazione la sentenza n. 651/2025 della Corte d’Appello di Firenze che ha integralmente respinto l’appello da lei proposto confermando la decisione gravata del Tribunale di Livorno che aveva statuito sull’affidamento e mantenimento del figlio minore, nato dal matrimonio della stessa con il padre e collocato prevalentemente presso il padre, e visite protette da parte della madre con contributo di mantenimento a carico di quest’ultima e monitoraggio sul nucleo familiare da parte del Servizio sociale. Il Tribunale le aveva altresì addebitato la separazione per essersi inaspettatamente allontanata dalla casa coniugale nel febbraio 2021, mentre aveva rigettato la domanda di addebito proposta dalla odierna ricorrente che attribuiva la separazione alla scoperta degli abusi sessuali da parte del marito sul minore ed al desiderio di proteggere il bambino dal padre.

  2. In via preliminare, la corte territoriale ha escluso la sussistenza delle nullità della sentenza di primo grado dedotte dall’appellante. Quanto al lamentato contrasto tra motivazione e dispositivo, ove manca il richiamo all’addebito e all’affido esclusivo del minore al padre, ha chiarito che si era trattato di una mera omissione materiale, non della divergenza sostanziale denunciata, già sanata con il successivo provvedimento di correzione dell’errore materiale, che aveva esplicitamente inserito nel dispositivo l’addebito della separazione alla moglie e l’affidamento esclusivo del minore al padre.

  3. Parimenti infondata è stata ritenuta la doglianza per mancato ascolto del minore: la Corte d’Appello ha valorizzato il fatto che il bambino era stato già più volte ascoltato da professionisti qualificati, in sede penale, nel corso della c.t.u. civile e dal Servizio sociale, osservando che un ulteriore ascolto giudiziale sarebbe stato non solo superfluo, ma potenzialmente dannoso, alla luce del grave carico emotivo già subito dal minore.

  4. Nel merito dell’addebito della separazione, la Corte d’Appello ha confermato la valutazione del Tribunale, ritenendo privo di giustificazione l’allontanamento della madre dalla casa coniugale nel febbraio 2021. La motivazione si fonda sulla reiterata e convergente assenza di riscontri alle accuse di abusi sessuali mosse dalla madre nei confronti del padre, e in precedenza del nonno paterno, emersa sia in sede penale, con più procedimenti archiviati all’esito di indagini specifiche e consulenze tecniche, sia in sede civile. La corte distrettuale ha sottolineato come la persistente convinzione della madre dell’esistenza degli abusi non fosse sorretta da dati obiettivi, nonostante i numerosi accertamenti, e come tale convinzione si ponesse in contrasto anche con la sua precedente condotta, segnatamente il fatto di aver continuato a convivere con il marito per mesi dopo la prima denuncia. Tale comportamento è stato qualificato come grave violazione degli obblighi coniugali, causalmente rilevante nella crisi matrimoniale.

  5. Quanto all’affidamento del minore, la motivazione della Corte d’Appello richiama le conclusioni della c.t.u., ritenute metodologicamente corrette e scientificamente fondate, ed osserva il rilievo centrale dell’effetto pregiudizievole della condotta materna sul figlio, stante la persistente e rigida convinzione materna circa gli abusi, definita ossessiva e non suscettibile di revisione critica, che ha portato la madre a sottoporre il bambino a pressioni continue, interpretando come segnali patologici o sessuali normali comportamenti infantili e tentando di ottenere “prove” a sostegno delle proprie accuse. Secondo la Corte, tale atteggiamento espone il minore a un concreto rischio evolutivo, fino al pericolo di alienazione della figura paterna e di costruzione di un’identità fondata sull’idea di una vittimizzazione inesistente.

5.1. Di contro, il padre è stato ritenuto genitore adeguato, capace di garantire cura, stabilità ed equilibrio, e orientato a favorire la relazione del figlio con la madre. L’affidamento esclusivo al padre e la regolamentazione protetta degli incontri con la madre sono quindi giustificati come misure necessarie e proporzionate a tutela del superiore interesse del minore.

  1. Da tali considerazioni la corte ha fatto discendere il rigetto delle ulteriori censure di carattere economico, mantenimento del figlio e richiesta di assegno in favore della madre, nonché delle doglianze relative alle spese di c.t.u. e di lite, fondate su una pretesa riforma dei capi principali della sentenza. Anche la contestazione delle spese relative al curatore speciale è stata respinta, avendo il primo giudice correttamente motivato sulla necessità della nomina in presenza di un grave conflitto di interessi e di una condotta genitoriale pregiudizievole per il minore.

  2. La cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla madre con ricorso notificato il 9/6/2025 ed affidato a dieci motivi ed illustrato da memoria cui resistono con controricorso il padre e la curatrice speciale del minore. Anche i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

CONSIDERATO CHE

  1. I dieci motivi di ricorso formulati dalla ricorrente possono essere raggruppati perché ripropongono sotto diversi aspetti questioni già sollevate in sede di gravame.

  2. In particolare con il primo motivo si ribadisce la contestazione sulla nullità della sentenza come violazione o falsa applicazione dell’art. 156, comma secondo, cod. proc. civ. per non avere la Corte d’Appello ritenuto di accogliere il motivo di appello proposto dalla ricorrente circa l’insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione dell’impugnata sentenza di primo grado n. 783 del 2024 emessa dal Tribunale di Livorno.

9.1. La censura è inammissibile perché non correlata con la puntuale motivazione della Corte d’Appello sopra richiamata al paragrafo 2. In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare, con una ricerca esplorativa ufficiosa che trascende le sue funzioni, la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa, cfr. Cass. Sez. Un. 23745/2020.

  1. Con i motivi secondo, quinto, settimo, ottavo, nono e decimo la ricorrente censura la statuizione sull’affidamento esclusivo del minore al padre ed il mancato ascolto del minore che risulterebbe molto sofferente. La decisione è impugnata quale violazione o falsa applicazione degli artt. 337-octies cod. civ., art. 315-bis, comma 3, cod. civ., art. 336-bis cod. civ., ratione temporis art. 38 disp. att. cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 e dell’art. 132 n. 3 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie; violazione e falsa applicazione degli artt. 330, 333 e 336 cod. civ. e di ogni altra norma e principio in materia di violazione dei doveri inerenti o connessi all’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 155 e 315-bis cod. civ., 337-ter, quater, quinquies e octies cod. civ., 62 cod. proc. civ. e 194 cod. proc. civ. e 709-ter cod. proc. civ., nonché dell’art. 2, 16, 31, 32 e 11 della Costituzione, art. 24 della Carta di Nizza ed articolo 9 della Convenzione di New York sulla tutela del fanciullo.

  2. Anche questo gruppo di doglianze è inammissibile perché tanto la decisione sull’affidamento esclusivo al padre del minore che quella sull’ascolto del minore sono state assunte sulla scorta di argomentazioni sopra sinteticamente richiamate sub 5 e 5.1 con cui la corte territoriale ha esaminato puntualmente le relazioni genitoriali e ha valorizzato non solo le conclusioni della c.t.u. ma anche la condotta processuale della madre, «la quale ha ritenuto di produrre una serie di documenti, fotografie, registrazione, ecc., che, senza in alcun modo confermare le sue accuse nei confronti del padre, danno evidenza delle ossessioni della madre che non esita a sottoporre il minore a continue insistenti pressioni pur di corroborare il proprio personale convincimento».

  3. Allo stesso modo sono inammissibili le censure che richiamano la normativa sovranazionale e la giurisprudenza eurounitaria dal momento che la censura non evidenzia una conclusione assunta al di fuori del margine di apprezzamento rimesso all’autorità giudiziaria né una inadeguata od errata giustificazione della decisione.

  4. Con il terzo, quarto e sesto motivo la ricorrente ha censurato la decisione sull’addebito della separazione sia come violazione o falsa applicazione art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per aver ritenuto rilevanti ai fini della decisione i decreti di archiviazione dei procedimenti penali a carico del padre, ed in generale la mancata verifica del nesso di causalità fra la violazione dell’obbligo di convivenza e l’intollerabilità della prosecuzione della stessa.

  5. Le doglianze sono inammissibili perché non si confrontano con la articolata decisione assunta dalla corte territoriale sulla domanda di addebito. Infatti la corte distrettuale ha, per un verso, evidenziato che l’insussistenza degli allegati abusi non si desume solo dai provvedimenti di archiviazione ma anche dalla c.t.u., dalle relazioni dei Servizi, dalla psicologa consulente del P.M. e dallo stesso contenuto della chiavetta USB prodotta dalla madre, prima ratio decidendi. Dall’altro verso la corte territoriale ha pure evidenziato che le continue denunce e le successive infondate accuse calunniose integrano i presupposti per la dichiarazione di addebito minando in modo grave e determinante l’unione della coppia, seconda ratio decidendi.

  6. Ebbene, le censure non si confrontano con la complessiva valutazione della condotta della ricorrente in costanza di matrimonio e con il ravvisato nesso causale fra la stessa e la crisi matrimoniale.

  7. In tal modo la censura incorre nel difetto di specificità e nell’omessa impugnazione della seconda ratio decidendi individuata dal giudice dell’appello, cfr. Cass. Sez. Un. 7931/2013; id. 4293/2016.

  8. In conclusione il ricorso è inammissibile.

  9. In applicazione del principio della soccombenza la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del padre nella misura liquidata in dispositivo mentre, essendo la curatrice speciale del minore ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento va disposto a favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 D.P.R. 115/2002.

  10. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del padre e liquidate in euro 2.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge, nonché a favore della curatrice speciale e liquidate in euro 2.500,00 per compensi, oltre SPAD, disponendo che in tal caso il pagamento avvenga a favore dello Stato.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e del minore ivi riportati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2026.

8) Passa all’azione.

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relazioni

Le donne non si sposano mai.

Una doglianza ormai comune é quella per cui gli uomini, nelle relazioni, «non vogliono impegnarsi».

La realtà é, come non così di rado accade, all’esatto opposto.

Come comprova la mia pratica trentennale come avvocato divorzista, sono invece le donne che non si impegnano mai realmente in una coppia, che sia fondata sul matrimonio o sulla convivenza.

Le donne entrano in coppia o si sposano, anche quando lo fanno in Chiesa con tutti i crismi di un sacramento, solo perché in quel momento é bello e, dunque, col presupposto implicito che l’impegno sarà valido solo fino a che tutto rimarrà quantomeno così bello, se possibile ancora di più.

Quando tutto, invece, smette di essere bello, chiedono la separazione e subito dopo il divorzio.

Ma un impegno che vale solo finché hai voglia di tenervi fede é un vero e proprio non-impegno: non è niente.

A impegnarci «finche ci va» siamo capaci tutti, ma non é un’impegno, ma solo un accordo temporaneo, con la clausola rebus sic stantibus.

Per questo ai miei clienti che si lamentano e dolgono che le loro donne hanno rotto le loro promesse, il loro impegno o il loro matrimonio, dico sempre di stare molto tranquilli: le loro donne non hanno mai fatto nessuna promessa, non hanno preso nessun impegno, non si sono mai sposate davvero, ma semmai hanno fatto solo presenza.

Infatti, sono solo semplicemente montate dentro ad una situazione che in quel momento gradivano e ne sono scese quando la stessa non andava loro più bene.

Se nel frattempo hanno messo al mondo dei figli, comprato case, aperto aziende in comune, ciò non ha, per loro, la minima importanza.

Certo, si sentono in colpa, é verissimo, ma ci scommetti con me che la loro capacità di sbattersene é ogni volta più grande?

Per contro, gli uomini sono gli unici per cui un matrimonio, o anche una coppia di fatto, specialmente quando ci sono dei figli, é una cosa concepita per durare sino alla morte.

Ecco perché, care amiche, gli uomini sembrano non volersi mai impegnare: perché, all’esatto opposto, sono gli unici che si impegnano veramente. Con tutti i loro limiti, beninteso, a volte anche gravi.

Finendo, tuttavia, nel 90% dei casi per prenderlo nel q-lo.

Ormai ho le orecchie sfondate con i pretesti che le donne accampano per coprire una grave mancanza di affidabilità che non vogliono confessare nemmeno a loro stesse, come ad esempio quando mi raccontano che i loro uomini non volevano mai viaggiare, dopo dieci ore di lavoro in fabbrica sapevano stare solo sul divano, le volevano scopare troppo o, all’opposto, troppo poco.

La verità è che oggi c’è un enorme problema di affidabilità delle donne, che non riescono a tenere in piedi unioni con uomini che sono almeno dieci volte meglio di quelli con cui riuscivano a restare sposate le loro nonne.

Naturalmente anche la scusa principe non regge, quella per cui se non si va più d’accordo é inutile continuare a soffrire nello stare insieme, perché il divorzio quella sofferenza non la elimina affatto, ma la trasferisce solamente, gettandola addosso ai figli, dandogli un peso che si dovranno portare addosso tutta la vita.

Come quella mamma che dopo la separazione ha trovato il celebre nuovo compagno in una città lontana ed è andata a chiedere alla figlia il permesso di trasferirsi.

La figlia scoppiando a piangere le ha risposto «Va bene mamma fai come vuoi basta che tu sei felice».

Oggi non sono più, dunque, i genitori a chiudere un occhio per la felicità dei figli, ma il sistema si è completamente ribaltato: sono i figli che devono sacrificare loro stessi, per una felicità che i genitori comunque, nel loro disordine esistenziale, poi non troveranno comunque mai.

Bella la modernità eh?

Su tutti i media, si fa un gran parlare dei problemi dei maschi e di come dovrebbero essere diversi da come sono ora, ma la più grande violenza nella nostra società è di gran lunga quella praticata dalle donne, che, al contrario, sono ammantate e avvolte in continuazione da una retorica che le vorrebbe sempre brave e sempre buone, che non fa che rendere le loro gravissime carenze solo ancora più grottesche.

Le donne non si sposano mai.

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