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Violenza inventata e assoluzione dopo sei anni

1 – Una lite trasformata in tentata violenza sessuale.

Nel febbraio 2020, a Carpi, una ragazza di diciassette anni frequentava un uomo di trent’anni. La relazione era osteggiata in famiglia. Un giorno i due litigarono nel negozio in cui lui lavorava e, secondo la prima versione riferita dalla ragazza, l’uomo avrebbe cercato di spogliarla e di spingerla su un letto con finalità sessuali.

Il racconto arrivò al patrigno, che presentò denuncia. L’uomo finì così sotto accusa per tentata violenza sessuale. Sei anni e mezzo più tardi, durante il processo celebrato con rito abbreviato condizionato alla sua audizione, la giovane ha cambiato completamente versione: ha dichiarato di avere inventato l’aggressione perché la famiglia non voleva che continuasse quella relazione.

Secondo la ricostruzione emersa in udienza, ci sarebbe stata una discussione e l’uomo l’avrebbe afferrata per la giacca per impedirle di allontanarsi, ma non avrebbe compiuto il tentativo di violenza sessuale inizialmente descritto. Il pubblico ministero e la difesa hanno chiesto l’assoluzione; il giudice lo ha assolto perché il fatto non sussiste e ha trasmesso gli atti alla Procura per i minorenni affinché valuti la condotta tenuta dalla ragazza quando aveva diciassette anni.

Quest’ultimo passaggio non equivale a una condanna. La Procura dovrà stabilire se esista un reato, quale sia l’eventuale qualificazione giuridica e se vi siano prove sufficienti per procedere.

2 – Sei anni e mezzo non sono una parentesi.

L’assoluzione restituisce formalmente all’imputato ciò che non avrebbe mai dovuto perdere: il riconoscimento della sua innocenza. Non gli restituisce però il tempo trascorso sotto un’accusa capace di distruggere reputazione, lavoro, relazioni e salute.

Essere accusato di tentata violenza sessuale significa vivere con il rischio di una condanna grave e con uno stigma che spesso precede il processo. Anche quando non vengono applicate misure cautelari, l’attesa può condizionare ogni scelta. La persona deve spiegarsi con i familiari, sostenere costi di difesa, convivere con la paura che il proprio nome resti associato per sempre all’accusa.

Una giustizia che arriva dopo oltre sei anni può essere corretta nel risultato e insieme insufficiente nella sua capacità di riparare il danno dell’attesa. La durata non è un dettaglio tecnico: fa parte del peso che il procedimento impone a chi viene coinvolto.

3 – Assoluzione non significa automaticamente calunnia.

Questo caso contiene un’ammissione esplicita che, se confermata e valutata attendibile, ha un peso particolare. In generale, però, bisogna evitare un errore frequente: non ogni assoluzione dimostra che la denuncia fosse consapevolmente falsa.

Una persona può essere assolta perché le prove non raggiungono la soglia necessaria per una condanna, perché il fatto non integra il reato contestato o perché la ricostruzione rimane incerta. Una ritrattazione può dipendere dalla paura, da pressioni, da dipendenza affettiva o dal desiderio di proteggere l’accusato. Per questo deve essere verificata insieme a messaggi, testimonianze, documenti, tempi e coerenza delle diverse versioni.

La calunnia richiede qualcosa di più della fragilità del racconto: occorre che una persona accusi davanti all’autorità qualcuno che sa essere innocente. L’elemento decisivo è proprio quella consapevolezza. Senza la prova del dolo non si può trasformare automaticamente l’esito favorevole all’imputato in una nuova condanna contro chi aveva formulato l’accusa.

4 – Calunnia e falsa testimonianza non sono sinonimi.

Gli articoli 368, 372 e 376 del Codice penale disciplinano situazioni diverse.

L’articolo 368 del Codice penale riguarda la calunnia: chi, con una denuncia, una querela, una richiesta o un’altra dichiarazione diretta all’autorità, incolpa di un reato una persona che sa innocente oppure simula a suo carico le tracce di un reato. Nella forma base, la pena prevista è la reclusione da due a sei anni, con aumenti nei casi più gravi.

L’articolo 372 del Codice penale riguarda invece chi, deponendo come testimone davanti all’autorità giudiziaria, afferma il falso, nega il vero o tace ciò che sa. Anche qui la legge richiede un accertamento preciso del contenuto, della volontà e del contesto della deposizione.

L’articolo 376 del Codice penale prevede inoltre, per determinati reati contro l’amministrazione della giustizia, una disciplina specifica della ritrattazione quando il falso viene ritirato e viene manifestato il vero entro i termini stabiliti. Questo non significa che qualsiasi «mi sono inventata tutto» pronunciato anni dopo cancelli automaticamente ogni possibile responsabilità. Contano il reato ipotizzato, il momento delle dichiarazioni, l’autorità davanti alla quale sono state rese e l’età della persona quando ha agito.

Nel caso concreto, proprio questi elementi dovranno essere ricostruiti dalla Procura competente. Parlare già oggi di una colpevolezza definitiva sarebbe ripetere, a parti invertite, lo stesso errore che si contesta al processo mediatico.

5 – Una falsa accusa è una forma di violenza.

Quando è deliberata, una falsa accusa sessuale usa il sistema giudiziario come arma. Non colpisce soltanto la libertà dell’accusato: può interrompere rapporti con i figli, distruggere un’attività professionale, allontanare amici e parenti, produrre ansia, depressione e isolamento.

Il danno si aggrava perché l’accusa riguarda fatti che giustamente la società considera odiosi. Molti si allontanano prima ancora di sapere che cosa sia realmente accaduto. Una successiva assoluzione riceve spesso meno attenzione della notizia iniziale e non riesce a cancellare ciò che motori di ricerca, social network e memoria collettiva hanno già associato a quella persona.

Definire violenta una simile condotta non significa mettere sullo stesso piano tutte le conseguenze né ridurre la gravità delle violenze sessuali autentiche. Significa riconoscere che mentire consapevolmente per far intervenire lo Stato contro un innocente può devastare una vita.

6 – Le vittime autentiche non vanno contrapposte agli innocenti.

Ogni falsa accusa danneggia anche chi ha davvero subito una violenza. Alimenta il sospetto generalizzato, offre argomenti a chi considera inattendibili tutte le denunce e rende ancora più difficile per una vittima autentica trovare la forza di parlare.

La risposta corretta non è scegliere una categoria da credere sempre e un’altra da sospettare sempre. Una denuncia deve essere accolta con serietà, la persona che segnala deve essere protetta dai rischi concreti e i fatti devono essere verificati con rigore. L’accusato deve restare innocente fino a una condanna definitiva e deve poter esercitare pienamente il diritto di difesa.

Proteggere chi denuncia e garantire chi è accusato non sono obiettivi incompatibili. Sono le due condizioni necessarie perché il processo cerchi la verità invece di distribuire identità prefabbricate di vittima e colpevole.

7 – Che cosa fare se vieni accusato ingiustamente.

La prima reazione può essere chiamare l’accusatrice, pretendere che ritiri tutto o raccontare pubblicamente la propria versione. Sono mosse pericolose: possono essere interpretate come pressione, minaccia o tentativo di condizionare una persona informata sui fatti.

Se ricevi un’accusa falsa o temi che stia per essere formulata:

  • contatta subito un avvocato e concorda con lui ogni comunicazione rilevante;
  • non cercare confronti diretti con chi ti accusa e rispetta scrupolosamente eventuali divieti o prescrizioni;
  • conserva conversazioni complete, email, fotografie, registri di chiamata, dati di posizione e documenti nel loro formato originale;
  • prepara una cronologia precisa degli eventi, indicando luoghi, orari, persone presenti e fatti verificabili;
  • individua i testimoni senza suggerire loro che cosa dovrebbero dichiarare;
  • evita sfoghi sui social e non diffondere dati intimi o materiale che possa esporre te o altre persone;
  • documenta in modo serio le conseguenze lavorative, economiche, familiari e sanitarie che stai subendo.

Nel post False accuse di violenza: come può difendersi un uomo trovi una guida più dettagliata sulla conservazione delle prove, sulla calunnia e sull’eventuale richiesta di risarcimento.

8 – La verità non ha sesso.

Da questa vicenda non si può dedurre che le donne mentano abitualmente sulle violenze, così come da una denuncia autentica non si può dedurre che ogni uomo accusato sia colpevole. Le generalizzazioni servono alle tifoserie; alla giustizia servono fatti verificati.

Una società matura deve riuscire a sostenere contemporaneamente tre principi: le violenze sessuali vanno denunciate e perseguite; chi denuncia non deve essere umiliato o abbandonato; chi viene accusato ingiustamente deve essere difeso e, quando la falsità deliberata è provata, deve ottenere giustizia.

Il sesso delle persone coinvolte non cambia il valore della verità. Cambiano i fatti, le prove e le responsabilità individuali. È su questi elementi, non sugli stereotipi, che deve poggiare ogni decisione.

9 – Metti ordine nei fatti prima di reagire.

Se sei coinvolto in un’accusa di violenza, temi una denuncia falsa o vuoi capire come proteggerti senza commettere errori, chiama lo 059 761926 per concordare un primo incontro con me. Possiamo svolgerlo anche a distanza e ricostruire insieme fatti, documenti, rischi e possibili passi successivi.

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Secondo te come si possono proteggere meglio sia le vittime autentiche sia le persone accusate ingiustamente? Lascia un commento senza inserire dati personali: leggerò volentieri la tua opinione.

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La violenza non ha genere ma i dati contano

1 – Il convegno che ha acceso il dibattito.

Il 21 settembre 2026, alla Palazzina Pucci di Modena, si è tenuto il convegno «La violenza non ha genere. Profili giuridici e psicologici dell’aggressività femminile», organizzato da Anthea Group. L’incontro era dedicato a un tema reale e ancora poco raccontato: la violenza esercitata dalle donne e subita dagli uomini.

La discussione, però, si è trasformata in uno scontro. Un gruppo di contestatrici e rappresentanti di associazioni ha protestato dentro e fuori la sala. Alcuni interventi del convegno sono stati accusati di descrivere le donne come «vampire», false, manipolatrici e approfittatrici, ricorrendo a casi individuali, archetipi e formule psicologiche senza offrire dati adeguati. Dall’altra parte, alcuni partecipanti hanno denunciato un tentativo di censurare preventivamente un argomento scomodo.

Il punto più importante non è stabilire quale fazione abbia gridato meglio. È capire se possiamo finalmente parlare delle vittime maschili senza negarle e senza trasformare tutte le donne in sospette.

2 – Le vittime maschili esistono.

Un uomo può subire violenza fisica, psicologica, economica o sessuale da una partner. Può essere controllato, isolato, minacciato, ricattato attraverso i figli, colpito o perseguitato dopo la fine della relazione. Il suo sesso non rende meno grave ciò che gli accade.

Lo riconosce anche il Consiglio d’Europa: la Convenzione di Istanbul è centrata sulla violenza contro le donne, che è sproporzionata e strutturale, ma invita gli Stati ad applicare il sistema di protezione anche agli uomini esposti alla violenza familiare o domestica.

Negare questa realtà produce un danno concreto. L’uomo maltrattato può vergognarsi, temere di essere deriso e rinunciare a chiedere aiuto. Se istituzioni e servizi lo vedono soltanto come possibile autore, il suo silenzio diventa ancora più probabile.

3 – I numeri mostrano esistenza e asimmetria.

I dati Istat sugli omicidi del 2024 aiutano a evitare due errori opposti. In quell’anno 62 donne sono state uccise da un partner o da un ex partner; in 61 casi l’autore era un uomo. Otto uomini sono stati uccisi dalla partner e, in tutti gli otto casi, l’autrice era una donna.

Dunque le vittime maschili esistono, ma il rischio di essere uccise nella coppia è molto più alto per le donne. Riconoscere questa asimmetria non cancella quegli otto uomini; ricordare quegli otto uomini non ridimensiona le sessantadue donne.

I primi risultati Istat del 2025 stimano inoltre che il 31,9% delle donne italiane tra 16 e 75 anni abbia subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita. Tra le donne che hanno o hanno avuto un partner, il 12,6% riferisce violenze fisiche o sessuali nella coppia.

Questa indagine, però, è costruita su un campione femminile. Descrive in profondità la violenza subita dalle donne, ma non offre una misura speculare degli uomini sottoposti alle stesse domande. Non si può usare un’indagine sulle donne per concludere che le vittime maschili siano irrilevanti. Serve piuttosto una rilevazione nazionale comparabile, capace di misurare entrambi i sessi con definizioni e domande equivalenti.

4 – Un archetipo non è una statistica.

Parlare di aggressività femminile è legittimo. Presentare la donna come naturalmente manipolatrice, vendicativa o vampiresca non lo è. Un caso giudiziario può dimostrare che una determinata persona ha compiuto un atto; un mito o un archetipo può aiutare a interpretare un racconto. Nessuno dei due dimostra come si comporti un intero sesso.

Lo stesso principio vale quando si parla degli uomini. Se è scorretto dedurre dalla condotta di alcuni uomini che il maschio sia per natura violento, è altrettanto scorretto usare madri assassine, accuse false o separazioni distruttive per descrivere la femminilità come una patologia.

Su questo blog ho già ricostruito i numeri in Uomini uccisi dalle partner: il lato ignorato della violenza e ho discusso la selezione linguistica delle vittime in Meno male non è un femminicidio. La regola resta semplice: la persona viene prima della categoria.

5 – Il confronto non può essere una concessione finale.

Un convegno può scegliere di concentrarsi sull’aggressività femminile. Non è obbligato a trasformare ogni intervento in un equilibrio aritmetico tra i sessi. Se però rivendica un fondamento scientifico, deve distinguere chiaramente tra dati, testimonianze, ipotesi cliniche e opinioni.

Deve inoltre accettare domande vere. Il contraddittorio non è censura: è il modo con cui un’affermazione pubblica dimostra di poter reggere una verifica. Allo stesso modo, contestare un incontro è legittimo; impedirne lo svolgimento o sostenere che la violenza abbia necessariamente un solo autore possibile non lo è.

Una cultura adulta tiene aperti entrambi gli spazi: quello della parola e quello della critica. Quando uno dei due viene chiuso, resta soltanto la propaganda.

6 – Che cosa servirebbe davvero.

Se vogliamo proteggere le persone e non difendere un’identità politica, occorrono strumenti concreti:

  • indagini nazionali che misurino con criteri comparabili la violenza subita da donne e uomini;
  • servizi capaci di accogliere una vittima senza presumere in anticipo il sesso dell’autore;
  • percorsi specializzati quando i rischi, le dinamiche o le conseguenze richiedono competenze specifiche;
  • formazione per forze dell’ordine, sanitari, magistrati e operatori sociali sui segnali della violenza anche contro gli uomini;
  • informazione pubblica che riconosca le differenze statistiche senza trasformarle in colpe collettive;
  • confronto aperto nel quale testimonianze, dati e interpretazioni non vengano confusi.

La prevenzione non migliora cancellando la prospettiva di genere. Migliora quando quella prospettiva viene usata per capire i fenomeni, non per decidere in anticipo chi merita ascolto.

7 – Se sei un uomo e stai subendo violenza.

Non aspettare che la situazione diventi estrema per darle un nome. Se esiste un pericolo immediato, allontanati quando puoi farlo in sicurezza e chiama il 112. Negli altri casi, comincia a costruire una traccia ordinata dei fatti:

  • conserva messaggi, email, fotografie e documenti senza alterarli;
  • annota gli episodi con data, luogo, eventuali testimoni e conseguenze;
  • rivolgiti a un medico se hai lesioni o sintomi fisici e chiedi che siano documentati;
  • parla con una persona affidabile, evitando l’isolamento;
  • consulta un avvocato prima di compiere mosse che possano aggravare il conflitto o pregiudicare i rapporti con i figli;
  • non rispondere alla violenza con altra violenza, salvo quanto strettamente necessario per sottrarti a un’aggressione in corso.

Chiedere aiuto non significa essere deboli. Significa smettere di proteggere, con il tuo silenzio, la situazione che ti sta danneggiando.

8 – Difendere gli uomini senza odiare le donne.

La formula «la violenza non ha genere» contiene una verità morale: nessuna vittima vale meno per il proprio sesso. Non deve però diventare una scorciatoia per negare che alcune forme di violenza colpiscano le donne in misura molto maggiore. E la prospettiva di genere non deve diventare una barriera che rende invisibile un uomo quando è lui a subire.

Difendere gli uomini non richiede di costruire un’immagine mostruosa delle donne. Richiede dati migliori, servizi accessibili, diritto al contraddittorio e lo stesso metro morale per tutti. Se per rendere visibile una vittima dobbiamo disumanizzare qualcun altro, non abbiamo superato il pregiudizio: gli abbiamo soltanto cambiato bersaglio.

9 – Come orientarti nella tua situazione.

Se stai vivendo violenza, minacce, controllo o un conflitto di coppia che coinvolge anche i figli, puoi chiamare lo 059 761926 per fissare un primo incontro. Possiamo svolgerlo anche a distanza e mettere in ordine fatti, prove, rischi e possibili passi successivi.

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Secondo te è possibile riconoscere le differenze statistiche senza lasciare fuori nessuna vittima? Lascia un commento: mi interessa conoscere la tua esperienza e la tua opinione.

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False accuse di violenza come può difendersi un uomo

Che cosa può fare un uomo se viene ingiustamente accusato di molestie sessuali o violenza da una donna, e che cosa rischia la donna?

1) Il caso del cardinale Ouellet.

La vicenda nasce nel 2022, quando il cardinale canadese Marc Ouellet fu indicato in un’azione collettiva riguardante abusi sessuali attribuiti a persone legate all’arcidiocesi del Québec. Una donna lo accusava di contatti fisici non consensuali avvenuti tra il 2008 e il 2010, quando lavorava o si formava in ambito ecclesiastico. Ouellet negò gli episodi e promosse un’azione civile per diffamazione.

Il processo si è svolto a Montréal nel marzo 2026. Con una decisione del 31 agosto 2026, il giudice Martin Castonguay ha ritenuto infondate le accuse, giudicando la testimonianza della donna non credibile né affidabile. La corte ha sottolineato i cambiamenti intervenuti nel racconto e il fatto che gli episodi descritti sarebbero avvenuti durante eventi pubblici in presenza di altre persone.

La donna è stata condannata a pagare 100.000 dollari canadesi per il danno alla reputazione, oltre alle conseguenze economiche stabilite dalla decisione. Ouellet ha annunciato che devolverà quanto incassato a organizzazioni impegnate contro gli abusi sessuali subiti dalle popolazioni indigene in Canada. La ricostruzione della Canadian Press riferisce che la sentenza è particolarmente severa nel valutare la coerenza dell’accusatrice.

È importante usare le parole giuste: non si tratta di un’assoluzione pronunciata al termine di un processo penale per violenza sessuale, ma dell’accoglimento di una causa civile per diffamazione. È inoltre una decisione canadese, soggetta alle regole e alle eventuali impugnazioni di quell’ordinamento. Non può essere trasferita automaticamente al diritto italiano.

2) Un’accusa non provata non è sempre una falsa accusa.

Nel nostro ordinamento l’archiviazione di una denuncia, il proscioglimento o l’assoluzione dell’accusato non comportano automaticamente che la denunciante abbia commesso un reato. Un fatto può non essere dimostrato perché mancano prove sufficienti, perché i ricordi sono incompleti o perché le ricostruzioni restano incompatibili. La falsità consapevole è un’altra cosa.

Questa distinzione protegge entrambe le parti. Chi subisce davvero una violenza deve poterla denunciare senza temere una punizione soltanto perché l’accertamento è difficile. Chi viene accusato ingiustamente deve però poter dimostrare che il racconto è inventato e ottenere tutela quando l’accusatrice sapeva che i fatti non erano mai avvenuti.

Perciò la domanda corretta non è soltanto “l’uomo è stato assolto?”, ma “esistono prove che la donna abbia accusato una persona sapendola innocente?”. È su questa consapevolezza che si gioca soprattutto il reato di calunnia.

3) Che cosa deve fare subito l’uomo accusato.

Una falsa accusa produce paura e rabbia. La tentazione è telefonare all’accusatrice, affrontarla, scrivere un lungo sfogo online o cercare dichiarazioni da amici comuni. Sono spesso le mosse peggiori: possono generare nuovi messaggi equivoci, contestazioni di minaccia o pressione sui testimoni e una diffusione ulteriore della vicenda.

La risposta iniziale deve essere ordinata:

  • contatta subito un avvocato penalista, prima di rendere dichiarazioni non necessarie;
  • ricostruisci una cronologia precisa dei rapporti e dei fatti contestati;
  • conserva chat, email, fotografie, registrazioni legittimamente disponibili, dati di posizione e documenti nella loro forma originale;
  • indica al difensore i possibili testimoni, compresi quelli che possono confermare dove ti trovavi o come si svolsero gli incontri;
  • non cancellare contenuti, non modificarli e non costruire prove a posteriori;
  • non contattare l’accusatrice se il difensore non lo ritiene opportuno;
  • rispetta scrupolosamente eventuali prescrizioni o misure disposte dall’autorità.

Se vieni convocato dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, non improvvisare una difesa emotiva. Chiedi immediatamente in quale veste sei sentito e fatti assistere. Il tuo avvocato valuterà se rispondere, depositare una memoria, indicare fonti di prova o svolgere investigazioni difensive.

4) Le prove digitali devono restare integre.

Nelle false accuse il contesto è spesso decisivo. Un singolo messaggio isolato può avere un significato molto diverso dalla conversazione completa. Uno screenshot ritagliato è più debole di un’acquisizione che consenta di verificare mittente, destinatario, data, sequenza e integrità.

Conserva quindi le conversazioni complete e crea copie di sicurezza senza alterare gli originali. Annota dove si trovano i dati e come sono stati ottenuti. Se il contenuto è importante o rischia di scomparire, il difensore può valutare un’acquisizione tecnica o una constatazione idonea a documentarne l’esistenza.

Non entrare abusivamente negli account dell’altra persona e non installare strumenti di controllo. Una prova raccolta commettendo un illecito può aprire un nuovo fronte contro di te. Difendersi significa usare bene le prove disponibili, non violare la riservatezza altrui.

5) Che cosa rischia penalmente chi accusa sapendo di mentire.

Se una donna presenta una denuncia o una querela e attribuisce un reato a un uomo che sa innocente, può configurarsi la calunnia. L’articolo 368 del Codice penale prevede, nella forma base, la reclusione da due a sei anni. Sono previste conseguenze più gravi quando l’accusa riguarda delitti particolarmente severi o provoca la condanna dell’innocente.

Il punto decisivo è il dolo: non basta che la versione sia fragile, contraddittoria o smentita. Occorre dimostrare che la persona conosceva l’innocenza dell’accusato e ha comunque attivato l’autorità contro di lui. Per questo un procedimento per calunnia non è la semplice prosecuzione automatica dell’assoluzione.

Se l’accusa viene diffusa ad amici, colleghi, familiari, giornali o utenti dei social, può entrare in gioco anche la diffamazione prevista dall’articolo 595 del Codice penale. La qualificazione concreta dipende da che cosa è stato detto, a chi, con quale mezzo e in quale contesto. Dichiarazioni rese all’autorità, testimonianze e pubblicazioni online seguono regole diverse e devono essere valutate caso per caso.

La legge è neutrale rispetto al sesso: questi reati possono essere commessi da una donna o da un uomo. Qui parliamo della donna perché questa è la situazione posta nella domanda, non perché esista una responsabilità penale speciale legata al genere.

6) Il risarcimento dei danni non è automatico.

Una falsa accusa può danneggiare reputazione, lavoro, rapporti familiari, salute e vita sociale. L’articolo 2043 del Codice civile impone a chi causa con dolo o colpa un danno ingiusto di risarcirlo. Possono assumere rilievo anche i danni non patrimoniali, purché siano allegati e provati secondo le regole applicabili.

Non esiste però un tariffario delle false accuse. L’uomo deve dimostrare il fatto illecito, il danno e il collegamento tra i due. Sono utili, secondo il caso, documenti sulla perdita di incarichi o opportunità, spese sostenute, comunicazioni ricevute, conseguenze mediche documentate e diffusione delle dichiarazioni.

Se la falsa ricostruzione viene sostenuta anche in una causa civile con mala fede o colpa grave, il giudice può applicare la responsabilità aggravata prevista dall’articolo 96 del Codice di procedura civile, oltre a pronunciarsi sulle spese. Anche qui servono presupposti precisi: perdere una causa non significa automaticamente aver agito in mala fede.

7) Che cosa può accadere nel lavoro e nella famiglia.

Un’accusa di molestie sul lavoro può attivare verifiche interne, provvedimenti cautelari e procedimenti disciplinari. L’uomo deve chiedere per iscritto di conoscere gli addebiti nei limiti consentiti, conservare le comunicazioni e coordinare la difesa lavoristica con quella penale. Una successiva smentita non cancella da sola il danno professionale già prodotto.

Nelle separazioni conflittuali, accuse di violenza o abuso possono incidere sulle decisioni urgenti riguardanti casa, contatti e figli. La priorità del giudice resta la protezione del minore. Se emerge che un genitore ha costruito consapevolmente accuse false o ha coinvolto il figlio nel conflitto, quella condotta può essere valutata nelle decisioni sull’affidamento e sulla responsabilità genitoriale; non esiste, tuttavia, una sanzione familiare automatica uguale per tutti i casi.

La tutela richiede quindi due binari coordinati: difendersi dall’accusa e impedire che il procedimento venga usato per consolidare nel tempo una situazione familiare basata su fatti falsi.

8) Quando denunciare la calunnia o chiedere i danni.

Non esiste una regola secondo cui devi contrattaccare il giorno stesso. Una denuncia prematura, scritta sotto l’effetto della rabbia e senza conoscere gli atti, può essere incompleta o strategicamente dannosa. D’altra parte, aspettare senza controllo può far perdere prove e termini.

Il difensore deve acquisire ciò che è accessibile del procedimento, confrontare le diverse versioni, verificare gli elementi oggettivi e scegliere il momento corretto. A seconda dei fatti si potrà valutare:

  • una denuncia per calunnia o per altri reati concretamente configurabili;
  • una querela per le dichiarazioni diffamatorie diffuse fuori dalle sedi competenti;
  • la costituzione di parte civile nel procedimento penale contro l’accusatrice;
  • un’azione civile autonoma per il risarcimento;
  • iniziative urgenti per fermare la diffusione di contenuti lesivi;
  • richieste specifiche nei procedimenti familiari o lavoristici coinvolti.

Non usare una denuncia come minaccia per ottenere silenzio, denaro, rinunce sull’affidamento o altri vantaggi. L’azione legale deve servire ad accertare i fatti e riparare il danno, non a creare una nuova forma di pressione.

9) Gli errori che possono distruggere una buona difesa.

Anche un uomo innocente può peggiorare la propria posizione se reagisce male. Evita soprattutto di pubblicare nomi e dettagli, insultare la donna, diffondere materiale intimo, chiedere agli amici di contattarla, concordare versioni con i testimoni o violare divieti di avvicinamento e comunicazione.

Non raccontare sui social ogni passaggio della strategia difensiva. La rete non è un tribunale e i commenti favorevoli non sono prove. Una comunicazione impulsiva può essere acquisita, decontestualizzata e usata nel procedimento.

La linea più forte è spesso meno spettacolare: silenzio pubblico, prove ordinate, difesa tecnica e rispetto rigoroso delle regole. L’obiettivo non è vincere una guerra narrativa in ventiquattro ore, ma arrivare all’accertamento con una ricostruzione verificabile.

10) Altri casi utili per capire il problema.

In False accuse e affido al padre: cosa dice la Cassazione ho spiegato perché accuse reiterate e prive di riscontri possono assumere rilievo anche nelle decisioni familiari, senza che ogni archiviazione dimostri automaticamente la calunnia.

Ho affrontato anche le minacce di false accuse come possibile forma di controllo nel post Uomini uccisi dalle partner: il lato ignorato della violenza. Riconoscere questo rischio non significa screditare le vittime autentiche: significa pretendere che ogni persona venga protetta sulla base dei fatti, senza presunzioni legate al sesso.

11) Passa all’azione.

Per il tuo appuntamento con me, chiama il numero 059 761926 e concorda il tuo primo incontro, anche a distanza.

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Uomini uccisi dalle partner il lato ignorato della violenza

1) Due delitti non fanno una statistica.

Nel 2026, a poche settimane di distanza, due uomini sono stati uccisi a coltellate nel territorio modenese. Nel primo caso è stata arrestata la compagna della vittima; nel secondo, avvenuto a Montese, la moglie è stata arrestata dopo due settimane di indagini. Si tratta di procedimenti ancora nella fase delle indagini: responsabilità e moventi dovranno essere accertati nel processo, nel rispetto della presunzione di innocenza.

Due casi non autorizzano a proclamare un’emergenza statistica né un improvviso ribaltamento della violenza omicida in Italia. I numeri locali sono troppo piccoli per dimostrare una tendenza. Ma due morti sono comunque due vite spezzate e pongono una domanda che troppo spesso resta ai margini: sappiamo riconoscere un uomo come vittima di violenza, soprattutto quando chi lo aggredisce è la sua partner?

La risposta non dovrebbe dipendere dal sesso dell’autore o della vittima. La violenza va osservata per ciò che fa, per il pericolo che crea e per le persone che distrugge.

2) Che cosa dicono davvero i dati nazionali.

I dati più recenti e consolidati invitano a evitare sia la rimozione sia la propaganda. Secondo i dati Istat sugli omicidi del 2024, in Italia sono state uccise 327 persone: 211 uomini e 116 donne. Nei casi con autore individuato, l’88,3% degli autori era costituito da uomini.

Le donne autrici di omicidio erano 35 e in circa tre casi su quattro avevano ucciso un uomo. Guardando soltanto alla coppia, le donne uccise da un partner o da un ex partner erano 62 e in 61 casi l’autore era un uomo; gli uomini uccisi dalla partner erano otto e in tutti gli otto casi l’autrice era una donna.

Questi numeri raccontano contemporaneamente due verità:

  • la violenza omicida è commessa in grande maggioranza da uomini;
  • le donne uccise nella coppia sono molte più degli uomini;
  • gli uomini uccisi dalle partner esistono e non possono essere trattati come un errore statistico.

Riconoscere l’asimmetria è doveroso. Usarla per cancellare la minoranza delle vittime sarebbe invece intellettualmente disonesto e umanamente ingiusto.

3) Perché l’uomo vittima diventa invisibile.

Molti uomini crescono con l’idea di dover essere sempre forti, autosufficienti e capaci di controllare ogni situazione. Quando subiscono violenza nella coppia possono provare vergogna, temere di essere derisi o pensare che nessuno crederà loro. Se l’aggressore è una donna, lo stereotipo diventa ancora più pesante: «Sei più grosso, difenditi»; «Non può averti fatto davvero male»; «Un uomo non si fa maltrattare».

Questo copione è pericoloso. La violenza domestica non coincide soltanto con la superiorità fisica e non comincia con l’omicidio. Può manifestarsi attraverso:

  • minacce e aggressioni fisiche;
  • umiliazioni sistematiche e isolamento;
  • controllo economico e distruzione dei beni;
  • ricatti affettivi o minacce di false accuse;
  • uso dei figli come strumento di pressione;
  • persecuzione dopo la fine della relazione.

Non tutte le relazioni conflittuali sono violente e non ogni litigio è un reato. Il punto di svolta si raggiunge quando paura, controllo, minaccia e sopraffazione diventano una struttura stabile del rapporto.

4) La legge distingue, la protezione non deve escludere.

La legge 2 dicembre 2025 n. 181 ha introdotto nel codice penale il delitto di femminicidio. La fattispecie riguarda la morte di una donna quando ricorrono specifiche motivazioni di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna, oppure quando il fatto è collegato al rifiuto di una relazione o alla limitazione delle sue libertà individuali.

Se la vittima è un uomo quella fattispecie, per definizione, non si applica. Ciò non significa però che l’omicidio dell’uomo resti senza risposta o senza aggravanti: continuano ad applicarsi il delitto di omicidio e, quando ne ricorrono i presupposti, le aggravanti previste per il fatto commesso contro il coniuge, il convivente o la persona legata da una relazione affettiva.

Il dibattito sulle parole e sulle scelte del legislatore è legittimo. Ma non deve oscurare il bisogno essenziale: ogni persona in pericolo deve poter essere ascoltata, creduta quanto basta per attivare verifiche serie e protetta sulla base dei fatti, senza dover prima corrispondere al profilo della vittima che l’opinione pubblica si aspetta.

5) Proteggere gli uomini non toglie nulla alle donne.

Ogni volta che si parla di uomini vittime compare il sospetto che si voglia minimizzare la violenza contro le donne. È una falsa alternativa. I dati dimostrano che le donne corrono un rischio molto maggiore di essere uccise da partner ed ex partner; gli stessi dati dimostrano che esistono uomini uccisi dalle compagne.

Una prevenzione credibile deve riuscire a tenere insieme entrambi i fatti. Non serve una gara tra morti, non serve cercare quale sesso sia moralmente peggiore e non serve trasformare ogni delitto in un’arma ideologica. Serve individuare i fattori concreti di rischio: precedenti aggressioni, minacce, disponibilità di armi, escalation dei conflitti, dipendenze, isolamento, controllo ossessivo e incapacità di accettare la fine della relazione.

Sul modo selettivo con cui nominiamo le vittime avevo già scritto provocatoriamente in Meno male non è un femminicidio. Avevo inoltre affrontato il problema di una lettura che attribuisce automaticamente la violenza a un solo sesso parlando della casa delle madri assassine.

6) Che cosa può fare un uomo che subisce violenza.

La vergogna e il silenzio proteggono l’aggressore, non la vittima. Se vivi una situazione di violenza, la priorità non è dimostrare di essere forte: è metterti in sicurezza e impedire che l’escalation continui.

Puoi cominciare così:

  • se il pericolo è immediato, allontanati e chiama il 112;
  • non reagire con altra violenza, salvo quanto strettamente necessario per sottrarti a un’aggressione in corso;
  • fai documentare le lesioni da un medico o dal pronto soccorso;
  • conserva messaggi, fotografie, referti e altri elementi utili in un luogo sicuro;
  • racconta i fatti a una persona fidata, evitando di restare isolato;
  • chiedi rapidamente assistenza legale per valutare denuncia, misure di protezione e tutela dei figli;
  • prepara un piano pratico per uscire dalla casa o dalla relazione senza esporti a nuovi rischi.

Chiedere aiuto non ti rende meno uomo. Restare vivo, proteggere i tuoi figli e interrompere una relazione violenta sono atti di responsabilità.

7) Passa all’azione.

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False accuse e affido al padre cosa dice la Cassazione

1) Quando le accuse senza riscontro feriscono anche un figlio.

Una recente ordinanza della Cassazione affronta un caso familiare durissimo: una madre aveva accusato il padre e, in precedenza, il nonno paterno di abusi sessuali sul figlio. Le accuse non avevano trovato riscontro nei procedimenti penali, nelle consulenze tecniche, nelle relazioni dei servizi sociali e negli altri accertamenti svolti.

La vicenda non autorizza nessuno a liquidare con leggerezza una denuncia di abuso. Ogni segnalazione riguardante un minore deve essere ascoltata, verificata e trattata con la massima serietà. Ma proprio la gravità dell’accusa impone di non trasformare un sospetto in una verità indiscutibile, soprattutto quando accertamenti diversi e convergenti non lo confermano.

Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, la madre aveva continuato a interrogare e sollecitare il bambino, interpretando normali comportamenti infantili come segnali patologici o sessuali. Il rischio non era soltanto quello di distruggere il rapporto con il padre, ma anche di costruire nel minore un’identità fondata sull’idea di essere stato vittima di fatti mai accertati.

2) Che cosa avevano deciso Tribunale e Corte d’Appello.

Il Tribunale di Livorno aveva:

  • addebitato la separazione alla madre;
  • disposto l’affidamento esclusivo del minore al padre, con collocamento prevalente presso di lui;
  • previsto incontri protetti tra madre e figlio;
  • posto a carico della madre un contributo per il mantenimento;
  • affidato ai servizi sociali il monitoraggio del nucleo familiare.

La Corte d’Appello di Firenze aveva confermato la decisione. Il padre era stato valutato come un genitore adeguato, capace di offrire cura, stabilità ed equilibrio e disponibile a favorire il rapporto del figlio con la madre. La condotta materna era stata invece ritenuta concretamente pregiudizievole per il bambino.

L’affidamento esclusivo non è stato disposto perché il genitore idoneo era un uomo. È stato disposto perché, in quella specifica vicenda e sulla base delle prove raccolte, quel padre era considerato il genitore in grado di proteggere meglio il figlio dal rischio evolutivo rilevato.

3) Che cosa ha deciso davvero la Cassazione.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 15 luglio 2026, n. 23253, ha dichiarato inammissibile il ricorso della madre. Questo dettaglio è importante: la Suprema Corte non ha celebrato un nuovo processo sui fatti e non ha formulato una regola secondo cui un’accusa archiviata comporterebbe automaticamente l’affidamento esclusivo all’altro genitore.

La Cassazione ha rilevato che i motivi di ricorso non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della Corte d’Appello e, in alcuni punti, lasciavano intatta una delle autonome ragioni sufficienti a sostenere la decisione.

Il provvedimento conferma, nella vicenda concreta, tre punti essenziali:

  • le accuse prive di riscontro non possono essere reiterate e imposte al figlio come verità già dimostrate;
  • l’affidamento deve essere regolato secondo il superiore interesse del minore, non secondo automatismi legati al sesso del genitore;
  • l’ascolto giudiziale del minore può essere omesso quando è già stato ascoltato più volte da professionisti qualificati e una nuova audizione rischia di aggravare il suo carico emotivo.

Puoi leggere la scheda dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia e consultare la pronuncia recuperata nell’archivio Simpliciter AI.

4) La tutela del minore viene prima della guerra tra adulti.

Nei conflitti familiari più aspri il figlio rischia di diventare testimone, arbitro, messaggero o persino prova vivente contro l’altro genitore. È una deriva distruttiva. Un bambino non deve essere addestrato a scegliere una parte, né sottoposto a interrogatori domestici ripetuti per ottenere la risposta desiderata.

Proteggere un minore significa prendere sul serio ciò che racconta, ma anche affidare la verifica a professionisti competenti, rispettare i risultati degli accertamenti e non sovraccaricarlo di domande. Significa soprattutto separare il conflitto di coppia dalla responsabilità genitoriale.

Questo vale in entrambe le direzioni. Un padre accusato non deve essere considerato colpevole per il solo fatto di essere stato accusato; una madre che segnala un possibile abuso non deve essere considerata automaticamente manipolatrice. Conta la condotta concreta, conta la prova e conta l’effetto prodotto sul bambino.

5) Che cosa insegna questa vicenda ai padri.

Per un padre travolto da accuse gravissime, la tentazione di reagire soltanto con rabbia è comprensibile ma pericolosa. In un procedimento familiare servono lucidità, documentazione e comportamenti coerenti con l’interesse del figlio.

In concreto è importante:

  • non coinvolgere il bambino nella strategia difensiva;
  • non parlare male dell’altro genitore davanti a lui;
  • conservare con ordine messaggi, relazioni e provvedimenti rilevanti;
  • rispettare le prescrizioni del giudice e collaborare con consulenti e servizi;
  • chiedere tempestivamente una tutela legale calibrata sui fatti;
  • dimostrare con comportamenti quotidiani stabilità, cura e disponibilità a preservare, quando possibile e sicuro, il rapporto del figlio con l’altro genitore.

Essere padre non significa rivendicare una vittoria sulla madre. Significa restare affidabile quando tutto intorno spinge verso la guerra. Su questo blog ho già riflettuto sulla possibilità per un padre di trasmettere valori centrali ai figli senza essere sanzionato e sul significato profondo della responsabilità paterna.

6) Una decisione importante, ma non uno slogan.

Questa ordinanza merita attenzione perché mostra che anche un padre può essere riconosciuto come il genitore più capace di tutelare il figlio e che le condotte pregiudizievoli devono essere valutate senza stereotipi. Non dimostra, però, che ogni denuncia sia falsa, che ogni archiviazione equivalga da sola a calunnia o che l’affidamento esclusivo sia una punizione da infliggere a un genitore.

L’affidamento riguarda la protezione del minore. L’addebito riguarda invece la violazione dei doveri coniugali e il suo rapporto causale con la crisi matrimoniale. Nel caso esaminato, i giudici di merito hanno ritenuto provati entrambi i piani: da una parte il pregiudizio arrecato al figlio, dall’altra l’incidenza determinante delle accuse reiterate e dell’allontanamento ingiustificato sulla rottura della coppia.

La lezione più seria è semplice: né la maternità né la paternità attribuiscono un credito illimitato. Davanti al giudice devono contare i fatti, le prove e la capacità di proteggere il bambino.

7) Il testo integrale dell’ordinanza n. 23253 del 2026.

Il testo che segue è riportato integralmente nella sostanza e nella struttura, con le parti e i difensori anonimizzati per proteggere il minore e i dati personali.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. TRICOMI Laura – Presidente

Dott. DEL MORO Alessandra – Consigliera

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliera Rel.

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliera

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliera

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13833/2025 R.G. proposto dalla madre, rappresentata e difesa dal proprio avvocato con domicilio digitale come in atti;

ricorrente

contro

il padre, rappresentato e difeso dal proprio avvocato con domicilio digitale come in atti;

controricorrente

contro

la curatrice speciale del minore, rappresentata e difesa dal proprio avvocato con domicilio digitale come in atti;

controricorrente

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 651/2025 depositata il 08/04/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalla consigliera Annamaria Casadonte.

RILEVATO CHE

  1. La madre impugna per cassazione la sentenza n. 651/2025 della Corte d’Appello di Firenze che ha integralmente respinto l’appello da lei proposto confermando la decisione gravata del Tribunale di Livorno che aveva statuito sull’affidamento e mantenimento del figlio minore, nato dal matrimonio della stessa con il padre e collocato prevalentemente presso il padre, e visite protette da parte della madre con contributo di mantenimento a carico di quest’ultima e monitoraggio sul nucleo familiare da parte del Servizio sociale. Il Tribunale le aveva altresì addebitato la separazione per essersi inaspettatamente allontanata dalla casa coniugale nel febbraio 2021, mentre aveva rigettato la domanda di addebito proposta dalla odierna ricorrente che attribuiva la separazione alla scoperta degli abusi sessuali da parte del marito sul minore ed al desiderio di proteggere il bambino dal padre.

  2. In via preliminare, la corte territoriale ha escluso la sussistenza delle nullità della sentenza di primo grado dedotte dall’appellante. Quanto al lamentato contrasto tra motivazione e dispositivo, ove manca il richiamo all’addebito e all’affido esclusivo del minore al padre, ha chiarito che si era trattato di una mera omissione materiale, non della divergenza sostanziale denunciata, già sanata con il successivo provvedimento di correzione dell’errore materiale, che aveva esplicitamente inserito nel dispositivo l’addebito della separazione alla moglie e l’affidamento esclusivo del minore al padre.

  3. Parimenti infondata è stata ritenuta la doglianza per mancato ascolto del minore: la Corte d’Appello ha valorizzato il fatto che il bambino era stato già più volte ascoltato da professionisti qualificati, in sede penale, nel corso della c.t.u. civile e dal Servizio sociale, osservando che un ulteriore ascolto giudiziale sarebbe stato non solo superfluo, ma potenzialmente dannoso, alla luce del grave carico emotivo già subito dal minore.

  4. Nel merito dell’addebito della separazione, la Corte d’Appello ha confermato la valutazione del Tribunale, ritenendo privo di giustificazione l’allontanamento della madre dalla casa coniugale nel febbraio 2021. La motivazione si fonda sulla reiterata e convergente assenza di riscontri alle accuse di abusi sessuali mosse dalla madre nei confronti del padre, e in precedenza del nonno paterno, emersa sia in sede penale, con più procedimenti archiviati all’esito di indagini specifiche e consulenze tecniche, sia in sede civile. La corte distrettuale ha sottolineato come la persistente convinzione della madre dell’esistenza degli abusi non fosse sorretta da dati obiettivi, nonostante i numerosi accertamenti, e come tale convinzione si ponesse in contrasto anche con la sua precedente condotta, segnatamente il fatto di aver continuato a convivere con il marito per mesi dopo la prima denuncia. Tale comportamento è stato qualificato come grave violazione degli obblighi coniugali, causalmente rilevante nella crisi matrimoniale.

  5. Quanto all’affidamento del minore, la motivazione della Corte d’Appello richiama le conclusioni della c.t.u., ritenute metodologicamente corrette e scientificamente fondate, ed osserva il rilievo centrale dell’effetto pregiudizievole della condotta materna sul figlio, stante la persistente e rigida convinzione materna circa gli abusi, definita ossessiva e non suscettibile di revisione critica, che ha portato la madre a sottoporre il bambino a pressioni continue, interpretando come segnali patologici o sessuali normali comportamenti infantili e tentando di ottenere “prove” a sostegno delle proprie accuse. Secondo la Corte, tale atteggiamento espone il minore a un concreto rischio evolutivo, fino al pericolo di alienazione della figura paterna e di costruzione di un’identità fondata sull’idea di una vittimizzazione inesistente.

5.1. Di contro, il padre è stato ritenuto genitore adeguato, capace di garantire cura, stabilità ed equilibrio, e orientato a favorire la relazione del figlio con la madre. L’affidamento esclusivo al padre e la regolamentazione protetta degli incontri con la madre sono quindi giustificati come misure necessarie e proporzionate a tutela del superiore interesse del minore.

  1. Da tali considerazioni la corte ha fatto discendere il rigetto delle ulteriori censure di carattere economico, mantenimento del figlio e richiesta di assegno in favore della madre, nonché delle doglianze relative alle spese di c.t.u. e di lite, fondate su una pretesa riforma dei capi principali della sentenza. Anche la contestazione delle spese relative al curatore speciale è stata respinta, avendo il primo giudice correttamente motivato sulla necessità della nomina in presenza di un grave conflitto di interessi e di una condotta genitoriale pregiudizievole per il minore.

  2. La cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla madre con ricorso notificato il 9/6/2025 ed affidato a dieci motivi ed illustrato da memoria cui resistono con controricorso il padre e la curatrice speciale del minore. Anche i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

CONSIDERATO CHE

  1. I dieci motivi di ricorso formulati dalla ricorrente possono essere raggruppati perché ripropongono sotto diversi aspetti questioni già sollevate in sede di gravame.

  2. In particolare con il primo motivo si ribadisce la contestazione sulla nullità della sentenza come violazione o falsa applicazione dell’art. 156, comma secondo, cod. proc. civ. per non avere la Corte d’Appello ritenuto di accogliere il motivo di appello proposto dalla ricorrente circa l’insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione dell’impugnata sentenza di primo grado n. 783 del 2024 emessa dal Tribunale di Livorno.

9.1. La censura è inammissibile perché non correlata con la puntuale motivazione della Corte d’Appello sopra richiamata al paragrafo 2. In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare, con una ricerca esplorativa ufficiosa che trascende le sue funzioni, la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa, cfr. Cass. Sez. Un. 23745/2020.

  1. Con i motivi secondo, quinto, settimo, ottavo, nono e decimo la ricorrente censura la statuizione sull’affidamento esclusivo del minore al padre ed il mancato ascolto del minore che risulterebbe molto sofferente. La decisione è impugnata quale violazione o falsa applicazione degli artt. 337-octies cod. civ., art. 315-bis, comma 3, cod. civ., art. 336-bis cod. civ., ratione temporis art. 38 disp. att. cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 e dell’art. 132 n. 3 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie; violazione e falsa applicazione degli artt. 330, 333 e 336 cod. civ. e di ogni altra norma e principio in materia di violazione dei doveri inerenti o connessi all’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 155 e 315-bis cod. civ., 337-ter, quater, quinquies e octies cod. civ., 62 cod. proc. civ. e 194 cod. proc. civ. e 709-ter cod. proc. civ., nonché dell’art. 2, 16, 31, 32 e 11 della Costituzione, art. 24 della Carta di Nizza ed articolo 9 della Convenzione di New York sulla tutela del fanciullo.

  2. Anche questo gruppo di doglianze è inammissibile perché tanto la decisione sull’affidamento esclusivo al padre del minore che quella sull’ascolto del minore sono state assunte sulla scorta di argomentazioni sopra sinteticamente richiamate sub 5 e 5.1 con cui la corte territoriale ha esaminato puntualmente le relazioni genitoriali e ha valorizzato non solo le conclusioni della c.t.u. ma anche la condotta processuale della madre, «la quale ha ritenuto di produrre una serie di documenti, fotografie, registrazione, ecc., che, senza in alcun modo confermare le sue accuse nei confronti del padre, danno evidenza delle ossessioni della madre che non esita a sottoporre il minore a continue insistenti pressioni pur di corroborare il proprio personale convincimento».

  3. Allo stesso modo sono inammissibili le censure che richiamano la normativa sovranazionale e la giurisprudenza eurounitaria dal momento che la censura non evidenzia una conclusione assunta al di fuori del margine di apprezzamento rimesso all’autorità giudiziaria né una inadeguata od errata giustificazione della decisione.

  4. Con il terzo, quarto e sesto motivo la ricorrente ha censurato la decisione sull’addebito della separazione sia come violazione o falsa applicazione art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per aver ritenuto rilevanti ai fini della decisione i decreti di archiviazione dei procedimenti penali a carico del padre, ed in generale la mancata verifica del nesso di causalità fra la violazione dell’obbligo di convivenza e l’intollerabilità della prosecuzione della stessa.

  5. Le doglianze sono inammissibili perché non si confrontano con la articolata decisione assunta dalla corte territoriale sulla domanda di addebito. Infatti la corte distrettuale ha, per un verso, evidenziato che l’insussistenza degli allegati abusi non si desume solo dai provvedimenti di archiviazione ma anche dalla c.t.u., dalle relazioni dei Servizi, dalla psicologa consulente del P.M. e dallo stesso contenuto della chiavetta USB prodotta dalla madre, prima ratio decidendi. Dall’altro verso la corte territoriale ha pure evidenziato che le continue denunce e le successive infondate accuse calunniose integrano i presupposti per la dichiarazione di addebito minando in modo grave e determinante l’unione della coppia, seconda ratio decidendi.

  6. Ebbene, le censure non si confrontano con la complessiva valutazione della condotta della ricorrente in costanza di matrimonio e con il ravvisato nesso causale fra la stessa e la crisi matrimoniale.

  7. In tal modo la censura incorre nel difetto di specificità e nell’omessa impugnazione della seconda ratio decidendi individuata dal giudice dell’appello, cfr. Cass. Sez. Un. 7931/2013; id. 4293/2016.

  8. In conclusione il ricorso è inammissibile.

  9. In applicazione del principio della soccombenza la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del padre nella misura liquidata in dispositivo mentre, essendo la curatrice speciale del minore ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento va disposto a favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 D.P.R. 115/2002.

  10. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del padre e liquidate in euro 2.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge, nonché a favore della curatrice speciale e liquidate in euro 2.500,00 per compensi, oltre SPAD, disponendo che in tal caso il pagamento avvenga a favore dello Stato.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e del minore ivi riportati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2026.

8) Passa all’azione.

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She wants ?

Non c’è nessun altro comportamento dello Stato che faccia diventare più isteriche le donne di questi due:
a) quando lo Stato frappone ostacoli alle pratiche abortive, rendendo loro difficile liberarsi della responsabilità della maternità;
b) quando, all’esatto contrario, lo Stato non fa niente per costringere gli uomini a fare i padri e ad adempiere ai doveri che discendono dalla paternità.

É l’ennesima dimostrazione che il femminismo dei diritti é finito da decenni, forse non è nemmeno mai esistito.

Con quello di oggi, le donne vogliono avere solamente dei veri e propri privilegi, da guadagnare a suon di un vittimismo che non sembra avere alcun confine, nemmeno quello di un minimo sindacale di decenza.

Il gioco è truccato in Occidente, fai attenzione.